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psicologia giuridica | ARGOMENTI DI PSICOLOGIA CLINICA E DI PSICOLOGIA GIURIDICA

ARGOMENTI DI PSICOLOGIA CLINICA E DI PSICOLOGIA GIURIDICA

La potenza della parola nei riguardi delle cose dell'anima sta nello stesso rapporto della potenza dei farmaci nei riguardi delle cose del corpo (Gorgia 483 a.C. circa – 375 a.C.)

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Utente: Inghilleri
Nome: Marco Inghilleri
Marco Inghilleri, psicologo psicoterapeuta, mediatore familiare, libero professionista, esercita in Padova presso lo Studio di Psicologia Giuridica e Psicoterapia, via Carlo Rezzonico, 22, tel/fax. 049-9875002. Collabora sia con l'Università di Padova (Facoltà di Psicologia e Facoltà di Sociologia) che con l'Università Bicocca di Milano (Facoltà di Sociologia)e con l' Institute of Constructivist Psychology. E' presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia e Sociologia Interattivo-costruttivista (www.scienzepostmoderne.org) ed è stato docente in diverse scuole di specializzazione in psicoterapia. Le sue aree di interesse clinico riguardano: problemi relativi all'identità sessuale, personale e sociale, disturbi alimentari, dismorfofobie e problematiche legate alla costruzione dell'immagine corporea in uomini e donne. Si occupa inoltre dei disturbi d'ansia e delle disfunzionalità delle relazioni di coppia e dei disturbi della sessualità.

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sabato, 24 ottobre 2009

E' nato il Centro di Psicologia Sistemico Costruttivista

LOGOSTUDIOLASTStudio di Psicologia Giuridica e Psicoterapia
Via Carlo Rezzonico, 22 - 35131 - Padova 

Nei prossimi giorni potrete trovare informazioni più dettagliate sul sito internet
postato da: Inghilleri alle ore 18:41 | link | commenti
categorie: psicoterapia, psicologia clinica, psicologia giuridica
domenica, 11 ottobre 2009

Il ruolo dello Psicologo giuridico: identità, formazione e tutela della Professionalità (di Daniela Pajardi)

Il ruolo dello Psicologo giuridico:
identità, formazione e tutela della Professionalità
 
di Daniela Pajardi
Professore Associato di Psicologia Giuridica
Università di Urbino
 
 
 
Gli Psicologi che si occupano di Psicologia giuridica sono in notevole aumento in questi ultimi anni, sia per una maggiore sensibilità dei Magistrati alle problematiche psicologiche di alcune situazioni (separazioni dei coniugi, danno alla salute, ecc.) sia per il crescente numero di situazioni in cui i Magistrati sentono la necessità di un supporto tecnico, come ad esempio i reati sui minori.
Allo Psicologo giuridico si aprono quindi nuove possibilità professionali, per far fronte alle quali deve acquisire nuove competenze professionali e specializzare il suo intervento.
Si tratta di un campo professionale in cui è necessaria estrema cautela e competenza specifica: la gravità delle decisioni che conseguono alle valutazioni (affidamento dei figli, idoneità all’adozione, ecc.) è evidente.
Sono inoltre in aumento le situazioni in cui l’operato degli Psicologi in ambito forense diventa oggetto di materia disciplinare presso gli Ordini o di causa per responsabilità professionale, a dimostrare come questa attività sia in fase di sviluppo ma sia anche oggetto di attenta e critica valutazione.
 
 
CHI E’ (O DOVREBBE ESSERE) LO PSICOLOGO GIURIDICO
 
Lo svilupparsi di questo settore di attività rende necessario ancora una volta sottolineare che chi si definisce Psicologo giuridico non è un qualsiasi Psicologo che risponde ai quesiti del diritto, ma uno Psicologo che ha maturato una particolare esperienza in questo campo, che conosce non solo le leggi ma il contesto culturale e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono, che sa contestualizzare i propri strumenti diagnostici e di intervento, che ha bene presente la specificità del lavoro clinico, sociale ed educativo in ambito forense.
Non è, infatti, sufficiente, ed anzi è fortemente foriero di equivoci, errori di valutazione ed incomprensione con i Magistrati, trasporre gli strumenti professionali della Psicologia nel contesto giudiziario senza una adeguata formazione e specializzazione.
La Psicologia giuridica si appresta a vivere una fase di maggiore considerazione e riconoscimento da parte del diritto, fase da tempo auspicata e che deve essere affrontata con preparazione e serietà anche per contrastare il fenomeno delle interferenze con le altre categorie professionali coinvolte sui questi temi.
 
 
I RAPPORTI CON LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI
 
Lo scorcio di realtà che ho visto nella mia attività professionale, sia accademica che di consulente tecnico, nonché il confronto con colleghi che operano in diversi Tribunali, mi portano a proporre delle riflessioni in proposito ed a lanciare delle provocazioni che mi auguro suscitino discussione, alla quale potrebbe poi essere dato uno spazio in un momento di confronto diretto (un incontro, un seminario o simile). Non vorrei che l’effetto sia solo un ulteriore “piangersi addosso” sulla nostra debolezza e sul potere della classe medica, perché sarebbe decisamente inutile.
La domanda che ci dobbiamo porre è quella circa l’immagine che la Psicologia ha saputo offrire al diritto e circa la capacità della Psicologia di calarsi nel mondo giuridico e di risultare una disciplina adeguata ed in grado di rispondere ai quesiti che il diritto pone in modo non astratto ma utile ed usufruibile per il diritto stesso.
Anche in Psicologia giuridica si ripresenta, infatti, la sovrapposizione di competenze e la rivalità professionale con i Medici Psichiatri, Neuropsichiatri infantili, Criminologi, Medici legali, finanche Sociologi e Pedagogisti.
La materia giuridica è una materia che richiama fortemente il concetto di interdisciplinarietà: penso che questo sia un valore importante, ed in tale senso mi sono espressa in diversi contesti. Ritengo però necessario distinguere tra interdisciplinarietà che crea ricchezza, confronto ed interazione di saperi e sovrapposizione ed interferenza nei reciproci saperi e ruoli professionali.
Questa situazione di confronto-scontro tra professionalità si riverbera nell’ambito dell’attività di consulenza per i Magistrati (Consulente Tecnico d’ufficio - CTU - o Perito ): osserviamo, come peraltro anche in altri campi applicativi, una diffusa abitudine dei Magistrati a non fare adeguata distinzione di competenze.
Tale confusione deriva anche dalla consuetudine a lavorare con professionisti che comunque hanno maturato una specifica preparazione sul campo e che magari già si conoscono, ma molto anche dalla mancanza di conoscenza delle specificità professionali in gioco. Si assiste quindi a casi di separazione dei coniugi in cui la scelta di affidamento del minore venga affidata ad un Pediatra o a casi di danno biologico di natura psichica in cui sia chiamato come consulente un Neurochirurgo. Senza arrivare a questi eccessi, è comunque assolutamente quotidiana la confusione di ruoli in generale tra Psicologi e Psichiatri, che si complica quando ci sono soggetti minori con i Neuropsichiatri infantili (anche per la valutazione dei genitori) ed in ambito penale o di valutazione del danno con i medici-legali. Ciò che sorprende è che tale confusione avvenga anche quando i professionisti delle altre categorie non hanno magari competenza o formazione forense specifica (ad eccezione ovviamente dei Medici legali che sono specializzati sui temi forensi) di particolare rilievo che ne giustifichino la preferenza.
 
DUE AMBITI ESEMPLIFICATIVI: L’IMPUTABILITA’ E LA VALUTAZIONE DEL DANNO
 
In alcuni ambiti forensi la scelta tra Psicologi e altri professionisti presenta poi delle specifiche criticità: possiamo portare l’esempio dell’imputabilità dei soggetti adulti e della valutazione del danno alla persona.
E' da molto che gli Psicologi giuridici evidenziano come la nostra disciplina abbia piena dignità scientifica per rispondere al quesito sull'imputabilità. Crea confusione in questo ambito fare riferimento all'art. 220 del codice di procedura penale: questo articolo vieta la perizia sulle qualità personali indipendenti da causa patologica, ma non si pronuncia su chi abbia la competenza per fare invece la valutazione sulla capacità di intendere e di volere (art.85 codice penale).
Attualmente chi svolge queste valutazione sono gli Psichiatri e i Medici-legali. Ciò che sorprende è che essi vengano nominati anche indipendentemente da una specifica competenza degli Psichiatri in ambito forense e dei Medici legali sulla clinica della psiche. Non sempre, infatti, sono professionisti che hanno una formazione forense o criminologia, ma sembra che comunque la formazione medica sia di per sé una garanzia di competenze su questa tematica.
Il quesito sull’imputabilità si centra su una competenza diagnostica: si tratta di una competenza che appartiene al patrimonio scientifico e professionale della Psicologia clinica, anzi ne è il fulcro. Si tratta di una competenza dello Psicologo clinico, non necessariamente Psicoterapeuta, dato che la competenza diagnostica qui necessaria è diversa da quella terapeutica.
Nella realtà il ruolo dello Psicologo, anche specializzato in ambito forense è invece decisamente residuale e raramente viene nominato come perito d’ufficio.
L'esclusione degli Psicologi da queste valutazioni sembrerebbe rispondere più che a dettami giuridici ad una tradizione dei Magistrati a rivolgersi ai Medici ed un interesse di questi ultimi a sottolineare, anche utilitaristicamente, la loro competenza specifica in materia. Il risultato è che l’unico spazio facilmente concesso è quello ancillare della somministrazione e interpretazione di test, strumenti che in genere i Medici non conoscono.
Il tema del danno alla persona è di recente acquisizione e riguarda gli effetti sulla psiche di eventi traumatici di vario genere. Le voci di danno che possono essere di nostra pertinenza sono il danno biologico di natura psichica ed il cosiddetto danno esistenziale o, secondo recenti orientamenti, danno non patrimoniale da violazione di diritti costituzionalmente lesi.
La disciplina che da sempre si è occupata del danno sul piano fisico è stata la Medicina legale. Essa ha tradotto in termini medici le indicazioni giuridiche, ha elaborato guide di quantificazione, criteri di identificazione della relazione causale tra evento e danno, ecc.; in questo senso la competenza della Medicina legale è centrale nella valutazione del danno alla persona.
Il danno psichico richiede però anche altre competenze che non sono di solito di patrimonio dei Medici legali, né sul piano teorico né su quello metodologico, ma lo sono piuttosto della Psicologia e della Psichiatria. La valutazione del danno comporta una diagnosi di disturbi che sono principalmente di tipo depressivo, ansiogeno o post-traumatico.
La soluzione ideale in questo ambito sarebbe una consulenza tecnica collegiale che riunisca le più importanti dimensioni del problema (medico legale e psichico) ma non sempre ciò è possibile per i costi relativi.
La realtà attuale è che il riferimento per le CTU sia il Medico legale; lo Psicologo è decisamente una figura secondaria, anche a fronte di una crescente presenza di professionisti che si stanno specializzando su questo tema, senz’altro molto tecnico ed in continua evoluzione sul piano giuridico.
Ciò non è solo dovuto ad una scarsa considerazione da parte dei Magistrati, ma a volte proprio dei Colleghi Medici. In tal senso esistono anche casi concreti. Una collega di Milano è stata nominata CTU in una valutazione sul danno psichico: il consulente di parte ne ha chiesto la ricusazione sostenendo che la CTU non aveva una base professionale medica e che questo tipo di valutazione richiedesse una competenza prima di tutto medico legale. Il Magistrato ha rigettato il ricorso sostenendo l’adeguatezza delle competenze professionali sul caso di CTU Psicologo.
Si tratta di un provvedimento importante, di un segnale positivo di apertura alla Psicologia in questo ambito.
Diverso è l’esito di molti contatti con avvocati che in caso di valutazione di parte di un “danno da mobbing”, una forma di danno che possiamo definire squisitamente psicologica e relazionale, hanno chiesto espressamente un parere medico legale e non hanno accettato quello di uno Psicologo, pur specializzato in ambito forense.
Il ruolo dello Psicologo nell’attività forense è certo complesso e forse ad un passaggio critico e storicamente importante, di rilancio di immagine scientifica e professionale della Psicologia in ambito forense. In questo senso l’approvazione da parte dell’Ordine Nazionale dei requisiti minimi
per l’iscrizione all’Elenco dei consulenti del Magistrato presso i Tribunali è uno dei segni di riconoscimento che per muoversi in questo ambito sia necessario una conoscenza del contesto giuridico.
Per sostenere la crescita e una più adeguata immagine scientifica e professionale in questo settore si rende necessario ancora una volta sottolineare che lo Psicologo giuridico non è un qualsiasi Psicologo che risponde ai quesiti del diritto, ma appunto uno Psicologo opportunamente formato.
Questa specializzazione dovrebbe certo essere richiesta anche ai professionisti delle altre discipline e non solo per senso per un discorso scientifico e professionale ma anche per un discorso deontologico.
Specializzare dei professionisti e, in parallelo, delineare specificità e competenze dello Psicologo nei diversi ambiti forensi, promuovere verso i giuristi l’immagine della Psicologia, confrontarsi concretamente con i Magistrati sulle loro aspettative nei confronti della nomina di un CTU, sono solo alcuni passi iniziali ma inevitabili che andrebbero fatti in sinergia tra mondo professionale, Università e Ordini per smuovere l’atteggiamento attuale verso la Psicologia e non radicarsi solo in una sterile lamentela.
 
* parte di questo articolo è stato pubblicato anche sulla “Newsletter” dell’Ordine della Lombardia
postato da: Inghilleri alle ore 19:22 | link | commenti (2)
categorie: psicologia giuridica
mercoledì, 23 settembre 2009

La psicoterapia cambia il cervello

NEWS
23/9/2009 - MEDICINA PSICOSOMATICA
La psicoterapia cambia il cervello
Aree attivate e spente. Sul lettino modificazioni biologiche simili a quelle dei farmaci. La risonanza magnetica riabilita gli eredi di Freud: "Una svolta che cambierà il modo di concepire la malattia"
ANDREA ROSSI
C’è un uomo che ha paura dei ragni. Ne ha uno davanti. La fotografia del suo cervello mostra che una parte - l’area pre-frontale laterale destra - si attiva, stimolata dalla sua paura. Qualche tempo dopo lo stesso individuo non ha più alcuna reazione. Guarda un ragno, eppure reagisce in modo «normale», come quello di chi non è assalito da impulsi di terrore.

Il cervello è cambiato: la struttura neuronale si è modificata e tutto senza utilizzare alcun farmaco. Soltanto con la psicoterapia. La risonanza magnetica funzionale può dare la misura di una delle «rivoluzioni» che verranno presentate a Torino da oggi a sabato nella 4 giorni del 20° congresso mondiale di medicina psicosomatica. La terapia della psiche è in grado di far cambiare forma e anche attività al cervello: non solo contrasta ansie e fobie, ma regola anche le risposte agli stress causati dalle malattie. Agisce, infatti, sui circuiti neurobiologici. «Ha lo stesso effetto dei farmaci anti-paura, insomma», spiega Secondo Fassino, direttore del Centro universitario per i disturbi del comportamento alimentare dell’ospedale Molinette di Torino che ospita il congresso.

Un processo consolidato negli anni, a partire dagli studi di Til Wykes. Con i suoi collaboratori, già nel 2002 e poi nel 2007, ha dimostrato con una risonanza magnetica che un tipo di psicoterapia - la «Crt» - aveva sui soggetti schizofrenici gli stessi effetti positivi dei farmaci anti-psicotici. «Ecco, quindi, che il modello psicosomatico, valorizzando le terapie psicologiche anche nelle malattie del corpo, può essere la base per una nuova medicina - spiega Fassino -. Nei prossimi anni i trattamenti psichiatrici diventeranno essenziali per migliorare e umanizzare l’assistenza soprattutto nei campi dell’oncologia, dell’obesità, del diabete e delle malattie cardiovascolari». Serve, di conseguenza, un approccio «olistico» alla persona e non solo settoriale all’organo malato: si parte dai disturbi della psiche per curare le malattie più «classiche».

Una prova importante, in questo senso, è la scoperta - grazie a tecniche di «neuroimaging», come la risonanza magnetica funzionale - che la psicoterapia è in grado di modificare l’attivazione di aree specifiche cerebrali, permettendo all’individuo di gestire meglio le emozioni negative: dall’ansia alle paure. Si tratta di evidenze che nascono dalle scoperte del Premio Nobel Eric Kandel, famoso per aver dimostrato l’insorgere di alcune modificazioni sull’espressione dei geni.

Ulteriori prove arrivano dai test all’Università di Montréal: la possibilità di gestire meglio le emozioni legate alla sofferenza è indispensabile per l’affermarsi di una medicina più avanzata. «Spesso, infatti, gli stress si trasformano in disturbi mentali, aggravando la malattia organica», sottolinea Fassino. Non solo. Altre ricerche con il «neuroimaging» hanno fotografato in pazienti depressi la «normalizzazione» dell’attività cerebrale dopo una psicoterapia di qualche mese: l’effetto è paragonabile a quello dei farmaci antidepressivi, con precise basi biologiche.

Uno dei protagonisti di queste scoperte è Claude Robert Cloninger, professore alla Washington University School of Medicine di Saint Louis, Usa, dove dirige il «Laboratorio di biopsicologia della personalità». L’Io - spiega - è costituito da una parte stabile (il temperamento), legato alla genetica, e da un’altra parte (il carattere), che muta a seconda delle circostanze. Ecco perché molte terapie farmacologiche e anche chirurgiche - come la gastroplastica negli obesi - possono essere «modulate» in modo personalizzato, se si studiano i pazienti prima e dopo le cure. Del resto Georg Northoff della Otto-von-Guericke University di Magdeburgo, in Germania, ha dimostrato che l’angoscia che si trasforma in somatizzazione, come nelle paralisi isteriche, non è frutto di suggestione: è il frutto dell’attivazione o dell’inibizione di specifici circuiti cerebrali.

Lo sapevi che?
UN RAPPORTO CONTROVERSO
Psiche e corpo
Solo una mente sana contribuisce a mantenere sano l’organismo: è il messaggio-base del 20° congresso mondiale di medicina psicosomatica. Intitolato «Psychosomatic innovations for a new quality of health care», è in programma da oggi a sabato 26 settembre a Torino al Centro congressi del Lingotto.
 

Articolo preso da : http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scienza/grubrica.asp?ID_blog=38&ID_articolo=1440&ID_sezione=243&sezione=
postato da: Inghilleri alle ore 23:22 | link | commenti
categorie: psicoterapia, psicologia clinica, psicologia giuridica
lunedì, 01 giugno 2009

baby-gang

Carenze materiali ed educative tra le mura domestiche possono causare comportamenti devianti nei ragazzi. Tuttavia, più che accusare, sarebbe utile adottare un’ottica di promozione delle risorse presenti in ciascun nucleo familiare.
Le aggressioni compiute da gruppi di minori negli ultimi anni sono salite agli onori della cronaca. I mezzi di informazione nazionale hanno dato sempre più spazio a questo genere di notizie etichettando le bande minorili con il termine di baby-gang. Il fatto che la questione, in questa fase storica, non sia stata sollevata dagli studiosi, ma dai mass media, non vuol certo dire che il problema non ci sia. Ci si chiede però se le baby-gang non siano sempre esistite, del resto il fenomeno del bullismo è stato ormai ampiamente riconosciuto e rilevato nel nostro Paese e le bande di ragazzi impegnati in atti vandalici non sono certo una novità. Inoltre gli episodi riportati dalla stampa non dicono nulla circa la sostanza del fenomeno, ma fanno piuttosto riferimento alla sua percezione sociale.
La questione pregnante diventa allora osservare e studiare attentamente quali sono le caratteristiche peculiari delle baby-gang per differenziarle da altri tipi di gruppi devianti minorili. Soltanto così potremo tentare di dare una spiegazione di questa realtà ed eventualmente approntare strategie di intervento e prevenzione nei suoi confronti.
Allo stato attuale non vi sono dati che quantifichino e informino sull’entità del fenomeno. Ma al di là degli aspetti quantitativi, queste situazioni sono la spia di un disagio diffuso che coinvolge i giovani e che si estrinseca in modalità di comportamento antisociali. Un disagio che a volte nasce o più semplicemente non trova spazio di esplicitazione nell’ambiente familiare e che, attraverso il gruppo dei pari, traduce il malcontento e la problematicità in forme di relazione e comunicazione non lecite.
Quando si verificano eventi di tale portata, il sistema familiare di cui questi ragazzi fanno parte viene, a torto o ragione, inevitabilmente posto sotto accusa. Del resto la letteratura nazionale e internazionale riporta una stretta relazione tra i fattori di rischio connessi alla carriera deviante dei giovani e il ruolo determinante svolto dalla famiglia nello sviluppo psicologico dei ragazzi in una fase delicata come quella adolescenziale.
È innegabile che il nucleo familiare, come prima agenzia di socializzazione per l’individuo e come luogo di formazione dei legami e delle interazioni fra i suoi membri, costituisca la base dello sviluppo psichico del bambino. Il supporto fornito dalla famiglia favorisce l’integrazione della personalità in evoluzione e garantisce il contatto fra il bambino e la società di appartenenza (D’Alessio, Schimmenti, Cherubini, 1995).
Negli ultimi decenni, sulla scia delle trasformazioni sociali e di costume, la struttura familiare ha subìto grandi mutamenti. Il nucleo si è andato sempre più riducendo nelle sue dimensioni e, con l’avvento del divorzio, si è assistito alla costituzione di famiglie "atipiche", caratterizzate da un solo genitore e i rispettivi figli, oppure alla formazione di nuclei recentemente denominati "famiglie ricostituite" (Malagoli Togliatti e Montinari, 1995). La famiglia si è calata sempre più nel contesto di vita consono con la civiltà attuale in cui gli impegni lavorativi, le attività extra-familiari e la caoticità in cui tutto questo si svolge hanno accentuato l’isolamento e ridotto i rapporti sociali (Malagoli Togliatti, Rocchietta Tofani, 1987). A seguito di queste trasformazioni cambia il modo in cui i figli si percepiscono come membri di una famiglia e vivono le dinamiche familiari, il modo in cui si rapportano ai genitori e vivono lo scambio tra il mondo familiare e le più ampie relazioni sociali (Chiosso, 1994).
La provenienza socioculturale dei ragazzi appartenenti alle baby-gang non è accertata, ma dati gli studi compiuti su altri fenomeni, quale appunto il bullismo, si potrebbe ipotizzare che non necessariamente i "baby criminali" siano il frutto di realtà familiari e sociali devianti o disadattate.
I mezzi d’informazione hanno dato sempre più spazio alle notizie riguardanti le bande minorili. Gli episodi riportati, tuttavia, non dicono nulla circa la sostanza del fenomeno, ma si riferiscono, piuttosto, alla sua percezione sociale.
Più che le carenze strutturali di base sono quindi le difficili relazioni all’interno della famiglia a costituire un fattore di rischio. Alcuni studi recenti hanno messo in evidenza come la transizione dall’adolescenza alla vita adulta sia influenzata dalla competenza e dall’abilità manifestata dalla famiglia nell’assolvere i suoi compiti di mediatore tra il sociale e il familiare. Quando si parla di abilità e di competenze del nucleo familiare si fa riferimento al supporto e alla comunicazione. È stato evidenziato infatti come relazioni familiari caratterizzate dalla presenza di un alto livello di supporto e coinvolgimento hanno come effetto un buon adattamento psicosociale dell’adolescente in termini di maggiori relazioni positive con i pari, maggiori successi scolastici, maggiore autonomia e autostima. D’altro canto la competenza comunicativa, intesa come possibilità di esprimere pensieri e sentimenti liberamente, diviene un elemento di protezione nei confronti dello stress e della frustrazione (Scabini, Marta, Rosnati, 1995).
Un filone di ricerca sul comportamento deviante ha cercato di mettere in correlazione i fenomeni di devianza con gli stili educativi secondo la prospettiva dell’apprendimento sociale. Per gli studiosi che aderiscono a questo modello, la probabilità che un adolescente commetta un atto delinquenziale aumenta quando i genitori, gli adulti significativi o i coetanei forniscono o rinforzano maggiormente modalità di comportamento antisociale piuttosto che prosociale, oppure quando le figure rappresentanti l’autorità non puniscono in maniera efficace le condotte trasgressive (Palmonari, 1993). Questo tipo di spiegazione non è in grado di rendere conto di tutte quelle situazioni in cui ragazzi provenienti da famiglie devianti o criminali non manifestano comportamenti antisociali o casi in cui la condotta antisociale è messa in atto da individui provenienti da ambienti familiari e sociali non orientati in senso deviante.
Da un’altra prospettiva teorica la famiglia è riconosciuta come sistema autoregolativo che tende a influenzare le autoregolazioni dei membri che ne fanno parte, anche sotto il profilo della devianza come comportamento, come ruolo e identità. La famiglia è da considerare quindi sia come sistema autoregolato che, se diventa disfunzionale, problematico o multiproblematico (Scabini, Donati, 1992; Malagoli Togliatti, Rocchietta Tofani, 1987), può generare al suo interno disagio e sofferenza, per cui, indirettamente, può influenzare anche percorsi devianti, sia come "ambiente" sistemico culturale e biografico privilegiato che vincola, regola e contestualizza le autoregolazioni degli individui che vi appartengono, oltre alle scelte, i percorsi devianti e gli stessi tentativi di cambiamento, con una tipica tendenza omeostatica a "utilizzare" funzionalmente episodi ed eventi devianti in rapporto a esigenze e scopi propri del sistema familiare (Malagoli Togliatti, Ardone, 1993; Malagoli Togliatti, 1989, 1994; De Leo, 1992; Cirillo, 1996).
Coesione e adattabilità
Nell’ottica dell’autoregolazione disfunzionale e problematica, le dimensioni considerate maggiormente rilevanti in questo ambito di ricerca sono quelle che Olson ha definito "coesione e adattabilità" (Malagoli Togliatti, 1996; Malagoli Togliatti, Ardone, 1993). La prima è legata alla qualità e all’intensità dei legami affettivi che caratterizzano le relazioni fra i membri della famiglia, e rimanda ai confini tra i sottosistemi e tra le generazioni, agli interessi comuni e al senso d’intimità; la seconda individua la capacità del sistema familiare di modificare le proprie regole relazionali e i ruoli intrafamiliari in rapporto alle diverse fasi del ciclo vitale, e indica la flessibilità nella gestione della leadership e nel cambiamento degli schemi relazionali.
Con entrambi gli aspetti interagiscono le competenze/incompetenze genitoriali (dei singoli genitori e della coppia genitoriale come sottosistema particolarmente influente), l’impegno/disimpegno genitoriale (Stanton, 1979), gli stili e le modalità comunicative prevalenti nella famiglia, fra cui, specificamente rilevanti rispetto alla devianza, la qualità della supervisione o monitoraggio (monitoring) fra i figli adolescenti e i ruoli genitoriali (Patterson, Reid, Dishion, 1992; Barbaranelli, Regalia, Pastorelli, 1998), le capacità e le competenze genitoriali nel gestire i conflitti e le crisi adolescenziali. Sono state studiate, infine, situazioni-limite di disfunzionalità sia della coesione che dell’adattabilità familiare, in particolare nei casi di famiglie multiproblematiche, nelle quali si può avere una sorta di destrutturazione delle basilari capacità autoregolative familiari per la tendenza a delegare quelle funzioni ai servizi che hanno in carico i vari membri della famiglia stessa (Malagoli Togliatti, Rocchietta Tofani, 1987).
D’altra parte, nell’ottica della famiglia che "utilizza" e autoregola la devianza in funzione degli equilibri/disequilibri del sistema familiare oltre all’ipotesi del deviante come capro espiatorio funzionale ad assorbire tensioni, conflitti e problemi percepiti come minacciosi per l’intera famiglia o per alcuni livelli cruciali del sistema familiare, la devianza adolescenziale è stata vista come tentata soluzione e perfino come risorsa nelle regolazioni comunicative simboliche e pragmatiche fra ragazzo e famiglia (De Leo, 1992; 1998); mentre altri percorsi di ricerca hanno trovato che certe configurazioni familiari sembrano accompagnare con frequenza esiti devianti da parte di figli adolescenti.
D’altro canto non è possibile stabilire una relazione diretta di causa ed effetto fra la tipologia di famiglia cui il ragazzo appartiene e il tipo di comportamento assunto dal ragazzo. Al di là della classe sociale e dell’appartenenza culturale, al di là delle difficoltà familiari vi sono altri fattori di influenza. Il gruppo dei pari è considerato un canale di socializzazione per l’individuo. L’importanza rivestita dalla famiglia e dal gruppo in adolescenza è un aspetto molto discusso, poiché se in alcune situazioni la prima agisce da fattore protettivo nei confronti del gruppo, in altri casi è quest’ultimo che sopperisce alle mancanze familiari. Non sarebbe dunque corretto generalizzare.
Un’ipotesi emersa in letteratura e che può spiegare cosa avviene in alcune aree del mondo minorile fa riferimento al ruolo svolto dalla famiglia, dalla scuola e dal gruppo dei pari. Il nuovo concetto introdotto è quello di deprivazione relativa che sottolinea quanto non siano più tanto importanti le deprivazioni assolute (emarginazione, disoccupazione, povertà), ma piuttosto lo scarto crescente che sembra esserci tra la percezione delle aspettative e la percezione delle opportunità.
I sociologi spiegano questo fenomeno con l’allungamento della fase precedente all’inserimento sociale e lavorativo dei giovani, ma ci sono anche altri aspetti di ordine culturale. Sembrerebbe esserci uno scarto tra la costruzione delle aspettative dei ragazzi all’interno della famiglia e la costruzione delle aspettative all’interno della scuola. All’interno della famiglia, soprattutto nei ceti medi, si stimolano alte aspettative quasi per soddisfare i bisogni della famiglia stessa; nella scuola la modalità di costruzione delle aspettative è più confusa, forse perché il contesto scolastico stesso attraversa oggi una fase di forte disagio e instabilità. I ragazzi possono reagire a tutto ciò smettendo di credere alle aspettative familiari quando si accorgono che esse sono del tutto astratte, oppure possono sentirsi fortemente stimolati a mantenerle alte con il rischio di andare incontro a grandi frustrazioni, a un malcontento, a un sentimento di ingiustizia, a una canalizzazione di questi sentimenti verso atti teppistici, razzisti e violenti in diverse direzioni. Questa ipotesi, che andrebbe comunque specificata e approfondita, è interessante perché mette in evidenza le dinamiche complesse che oggi si instaurano tra famiglia, scuola e gruppo dei pari.
La famiglia è considerata la principale agenzia di socializzazione che media e regola i percorsi fra condizioni, bisogni, aspettative, deprivazioni assolute e relative, rispetto ai rischi e alle esperienze di devianza nelle fasi evolutive della minore età. Non è quindi incauto pensare di intervenire sulla famiglia con forme di progettazione centrate su un’ottica di tipo promozionale, ossia, non tanto con un’attenzione focalizzata sui rischi, quanto piuttosto attraverso l’offerta non specifica di risorse, competenze, abilità, favorendo il coinvolgimento della famiglia in attività solidaristiche e prosociali.
Gaetano De Leo
    
I COMPORTAMENTI ANTISOCIALI
Quasi ogni giorno, a scuola o contesti a essa collegati, si registrano episodi di violenza e di aggressività tra i preadolescenti o gli adolescenti. In alcuni casi si fa riferimento a situazioni di derisione e insulto, in altri a forme di minaccia ed estorsione, in altri ancora a vere e proprie forme di aggressione o di persecuzione fisica. A seconda del target e delle caratteristiche degli attori, si può parlare di bullismo, di violenza individuale o di violenza di gruppo, come nel caso delle baby-gang. Ciò che accomuna questi diversi comportamenti violenti è il carattere gratuito, l’assenza di attacchi precedenti che ne giustifichino la presenza. La natura di queste azioni è ostile, non reattiva, diretta verso vittime indifese e più deboli degli aggressori.
La letteratura più recente ha approfondito la relazione che esiste tra atti aggressivi e comportamenti antisociali, quali uso di droghe, vandalismo, furti. Esistono però tra queste condizioni anche alcune differenze significative. Per aggressività alcuni autori intendono «un comportamento che ha lo scopo di far male o nuocere a una o più persone». La definizione che Loeber dà al comportamento antisociale è: «Comportamento che infligge dolore fisico o mentale o che danneggia le proprietà altrui e che può costituire o meno un’infrazione alla legge». La definizione di comportamento antisociale è dunque più ampia, include l’aggressività, ma non è ristretta a essa. Una distinzione rilevante è il riferimento, nella prima, all’intenzionalità dell’azione, mentre nella seconda l’enfasi viene posta più sulle conseguenze. Nell’analisi dei diversi tipi di comportamento aggressivo e antisociale si rintracciano le principali tipologie: aggressività; comportamenti di opposizione; violazioni dello status personale (uso di droghe, marinare la scuola, bestemmiare); violazione della proprietà altrui (furti e vandalismo).
Alcune ricerche evidenziano come certe forme più lievi di condotta trasgressiva interessino, a livello episodico, la quasi totalità dei ragazzi della scuola media e dei primi anni delle superiori. In particolare, l’adolescenza è l’età in cui le azioni violente aumentano. In alcune culture il comportamento aggressivo diventa, in questa fase dello sviluppo, accettabile.
Gli studiosi americani Loeber e Hay (1997) hanno condotto una ricerca sulla violenza tra i giovani di Pittsburgh cercando di rintracciare l’età di insorgenza dei diversi comportamenti violenti e antisociali a partire dalla valutazione dei genitori e dividendo il comportamento in tre grandi classi: il bullismo e i comportamenti di disturbo, definiti aggressività lieve; l’attacco fisico e le violenze di gruppo, definiti aggressione fisica; e i comportamenti di attacco personale e di violenza sessuale, definiti violenza. Dalla curva evolutiva dei tre tipi di comportamento emerge che c’è un ordine progressivo di insorgenza dei fenomeni in relazione alla gravità: le forme di aggressività minore presentano un aumento lineare da 3 a 14 anni, mentre l’aggressione fisica aumenta dai 10 anni in avanti, seguita dalla violenza che ha un incremento significativo da 11-12 anni in poi. Questo dato spiegherebbe perché certi fenomeni più gravi di tipo aggressivo e antisociale siano significativamente più frequenti nell’età adolescenziale rispetto alle altre fasi dello sviluppo.
È interessante confrontare i dati psicologici, ottenuti dalle dichiarazioni dei ragazzi, e dati basati sugli archivi di polizia e dei tribunali. Dal confronto emerge la discrepanza nell’età in cui certi fenomeni risultano più elevati. I dati basati sui registri degli arresti per violazione delle norme riportano una curva molto spostata in avanti (18-20 anni), rispetto ai dati di indagini psicologiche che presentano il picco dai 12 anni in poi. Ciò sembra indicare che per coloro che subiscono condanne penali, tale evento avviene dopo diversi anni di gravi comportamenti di questo tipo. Le differenze tra maschi e femmine nella condotta aggressiva e antisociale sono molto marcate: rispetto alle citazioni in giudizio per reati è di 4 a 1. Nonostante questi dati epidemiologici, si evidenziano cambiamenti di tendenza secondo cui anche le ragazze partecipano a episodi di violenza e prevaricazione: in alcune baby-gang ci sono ragazze, in certi casi si sono registrati episodi di violenza perpetrata dalle ragazze a carico di altre ragazze.
Ersilia Menesini
    
 BIBLIOGRAFIA
·         Barbaranelli C., Regalia C., Pastorelli C., Fattori protettivi del rischio psicosociale in adolescenza, "Età evolutiva", 60, 1998, pp. 93-100.
·         Chiosso G., Nascere figlio. Le famiglie italiane verso il duemila, UTET, Torino 1994.
·         Cirillo S. e al., La famiglia del tossicodipendente, Raffaello Cortina, Milano 1996.
·         D’Alessio M., Schimmenti V., Cherubini A., Valutazione del rischio psicosociale in età evolutiva, in D’Alessio M., Pio E. Ricci Bitti, Villone Betocchi G. (a cura di), Gli indicatori psicologici e sociali del rischio. Modelli teorici e ricerca empirica, Gnocchi Editore, Napoli 1995.
·         De Leo G., La famiglia nel processo di costruzione della devianza, in Scabini E., Donati P. (a cura di), op. cit., 1992.
·         De Leo G., La devianza minorile, Carocci, Roma 1998.
·         Malagoli Togliatti M., Comportamento aggressivo negli adolescenti: una lettura in chiave sistemico-relazionale, "Famiglia e minori", 2, 1989, pp. 31-39.
·         Malagoli Togliatti M., Famiglia e adolescenza, condizioni di rischio e risorse psicosociali, "Età evolutiva", 53, 1996, pp. 99-104.
·         Malagoli Togliatti M., Ardone R., Adolescenti e genitori. Una relazione affettiva fra potenzialità e rischi, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993.
·         Malagoli Togliatti M., Montinari G., Famiglie divise, Franco Angeli, Milano 1995.
·         Malagoli Togliatti M., Rocchietta Tofani, Famiglie multiproblematiche, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1987.
·         Palmonari, Psicologia dell’adolescenza, Il Mulino, Bologna 1993.
·         Patterson G., Reid J., Dishion T., Antisocial boys, Costalia Publishing, Orelon 1992.
·         Scabini E., Donati P. (a cura di), Famiglie in difficoltà tra rischio e risorse, Vita e Pensiero, Milano 1992.
·         Scabini E., Marta E., Rosnati R., Rischio familiare e rischio sociale: una ricerca sulle famiglie con tardo-adolescenti, in D’Alessio M., Pio E. Ricci Bitti, Villone Betocchi G. (a cura
·          
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categorie: devianza, psicologia clinica, psicologia giuridica
mercoledì, 08 ottobre 2008

Conferenze sul diritto di famiglia

22, 29 ottobre e 15 novembre 2008

Descrizione

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova ha la finalità principale di favorire la creazione e il sorgere di pari opportunità in ogni campo. Le trasformazioni, continue e sempre più ravvicinate, della società hanno messo in evidenza la famiglia e comunque il nucleo di convivenza quale campo di necessario livellamento fra i componenti di tali nuclei.

Alla famiglia tradizionale si è affiancata, in numero notevole, quella basata sulla sola comunanza di affetti. Abbiamo poi la famiglia "allargata", in cui i figli provengono da matrimoni o convivenze diverse. L’immigrazione ha evidenziato non solo il problema dei matrimoni misti, ma anche quello dell’inserimento dei figli nella società e nella scuola italiane. Matrimonio e convivenza comportano tutte le problematiche connesse alla separazione, al divorzio, all’affidamento condiviso, o meno, dei figli. 
Sono tante e diverse le forme di convivenza che possono portare a problemi legali e psicologici di non poco conto.

La Commissione Pari Opportunità ha voluto quindi organizzare un breve ciclo di conferenze, tenute da esperti legali e da psicologi, sui temi connessi a queste situazioni, in modo da fornire ai cittadini di tutte le età alcune informazioni base.
L’ora di dibattito prevista dopo la conferenza è riservata alle richieste di delucidazioni dei partecipanti, che possono farsi promotori di richieste e proposte anche per un eventuale altro ciclo di conferenze.

Dove

Sala Livio Paladin, Palazzo Moroni, via Municipio, 1 - Padova

Programma

  • Mercoledì 22 ottobre 2008, ore 21.00 - Sala Livio Paladin
    DISGREGAZIONE DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA E DI FATTO: AFFIDAMENTO DEI FIGLI
    avv. Maria Paola Cacco – Componente del Direttivo Nazionale e Regionale Veneto AIAF
    dott.ssa Jolanda Abate – psicologa
  • mercoledì 29 ottobre 2008, ore 21.00 - Sala Livio Paladin
    REATI IN AMBITO FAMILIARE
    avv. Filippo Corrà
    avv. Paolo Vicentini
  • sabato 15 novembre 2008, ore 10.00 - Sala Anziani
    I DIVERSI MODI DI FARE FAMIGLIA
    avv. Marco Paggi
    dott. Marco Inghilleri – psicologo-psicoterapeuta
    avv. Elisa Chiaretto

Ingresso

La partecipazione è libera. E’ gradita la prenotazione via e-mail, fax o telefono, indicando nome e cognome, indirizzo, telefono, qualifica o professione.

Per informazioni

Segreteria Commissione Pari Opportunità
Palazzo Moroni, via Municipio, 1 - Padova
telefono 049 8205210
fax 049 8205225
e-mail pariopportunita@comune.padova.it

(da http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=85&tassid=616&id=11717)

mercoledì, 24 settembre 2008

Letture suggerite

Marie-France Hirigoyen

Molestie morali 

La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro

Traduzione di
Monica Guerra

È possibile distruggere qualcuno anche soltanto con le parole, gli sguardi, i sottintesi?

Può essere il coniuge che ci denigra in pubblico o si serve dei figli per ricattarci; può essere il capufficio che ci affida incarichi avvilenti e non ci fornisce dati che pure ci servirebbero; può essere il collega che ci manipola: in ogni caso stiamo subendo una molestia morale. Una violenza che non si manifesta sul piano fisico ma si esercita attraverso sottintesi, allusioni, sgarbi che si ripetono fino a diventare ossessivi.
In questo libro, nutrito di molte testimonianze, Marie-France Hirigoyen descrive le molestie nell'ambito familiare e quelle sul posto di lavoro (il mobbing), analizza la personalità di aggressore e aggredito, fa il punto sulle possibili soluzioni legali e mediche, ipotizza nuove vie d'uscita. Il quadro che ne risulta è tanto dettagliato e allarmante quanto dipinto con passione: la passione di un'esperta che non esita a schierarsi con le vittime di quello che può essere considerato un vero e proprio assassinio psichico.

In appendice tre saggi scritti da Lella Menzio, fondatrice di Telefono Rosa; Harald Ege, il maggior esperto in Italia di mobbing; Pier Giuseppe Monateri, Marco Bona e Umberto Oliva, avvocati che si occupano principalmente di danno alla persona.

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categorie: psicologia clinica, psicologia giuridica
sabato, 19 luglio 2008

Letture suggerite

Nei casi di abuso sessuale o nella valutazione di una testimonianza o per l'affido dei minori, spesso giudici ed avvocati si rivolgono agli psicologi giuridici. Lo stesso può avvenire per le condotte delinquenziali e gli interventi rieducativi, per le consulenze e le perizie penali o anche per quelle civili, come per esempio nelle situazioni di mobbing o nella valutazione del danno esistenziale. Grazie ad un ampio gruppo di esperti, il volume affronta questi e altri temi, dando particolare rilievo agli aspetti metodologici, tra cui la valutazione dell'attendibilità dei procedimenti psicodiagnostici, l'analisi dell'utilità o meno della diagnosi nosografica, il rapporto tra categorie giuridiche e psicologiche, l'uso pertinente delle spiegazioni di causa-effetto e altro. La psicologia giuridica implica una competenza interdisciplinare, che va dalla psicologia clinica e sociale alla criminologia, dalla sociologia alla conoscenza degli aspetti giuridico-normativi del comportamento umano. Allo psicologo giuridico è necessaria anche una competenza epistemologica che gli consenta di saper distinguere tra differenti verità discorsive, non solo storiche, narrative e processuali, ma anche interpretative, come quelle psicobiografiche e psichiatriche.

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categorie: psicologia giuridica
mercoledì, 16 luglio 2008

LA CARTA DI NOTO

 

Redatta a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1996 ed in vigore dal 6 marzo 1996

A conclusione del Congresso tenuto dall'ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996, organizzato dall' avvocato Luisella de Cataldo Neuburger sul tema "Abuso sessuale di minori e processo penale" e' stata redatta ed approvata la carta di Noto.

Regole per l'esame per il minore in caso in Abuso sessuale

1) Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzabili.

2) All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.

3) In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono essere estesi in membri del contesto familiare e, ove possibile, sociale del minore (compreso il presunto abusante).

Ove l'indagine non potesse essere espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza.

E' da considerarsi deontologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore.

4) L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti.

Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti o del magistrato.

5) Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività' dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.

6) Nella comunicazione l'esperto deve:

a) garantire che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità, del minore e la spontaneità della comunicazione;

b) evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che e' oggetto di indagini.

7) Nel caso di pluralità di esperti, e' opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore, in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino. 8) L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento. 9) Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati e' in generale rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che in quanto tali possono rappresentare risposte a stress diversi quali, per esempio quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari. 10) I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili. 11) L'assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata a operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso e' trattato. 12) L'Assistenza psicologica prevista dall'articolo 609 del C.P. deve essere svolta da persona diversa del Consulente e non deve interferire in alcun modo con l'attività' dell'esperto. L'assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull'attendibilità' del minore assistito. 13) Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante fono o videoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tenendo presenti i principi contenuti in questa Carta. Auspicano inoltre che, in analogia con quanto avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica per i Minorenni, vengano istituiti, dalle Forze di Polizia, organismi di aggiornamento professionale permanente per l'intervento nei casi di abuso sessuale sui minori.

da: http://www.osservatoriominori.org/carta_di_noto.pdf

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categorie: psicologia giuridica

LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE PER LO PSICOLOGO FORENSE

 

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17

gennaio 1999 dalla Assemblea dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre

1999 (*)

(*)Sono indicati i riferimenti al "Codice deontologico degli psicologi" (C.D.) , alla "Carta di Noto 1996" (C.N.)

PREAMBOLO

Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto

ogni psicologo è tenuto ad osservare le sue norme quale che sia la propria specialità. Esse consistono in

linee guida cui attenersi nell’esercizio dell’attività psicologica in ambito forense.

ARTICOLO 1

Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua

professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi

ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare

attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce

l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.

ARTICOLO 2

Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e delle sue

prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria attività. Per questo, lo

psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze

(cfr. art. 3 C.D.).

ARTICOLO 3

Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria

prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente

negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica,

segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su

argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo

che egli possa correttamente rispondere.

ARTICOLO 4

Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia

scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto

dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi,

tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.).

Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al

giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette. Egli

non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e

scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene

distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato.

ARTICOLO 5

Lo psicologo forense presenta all’avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro

teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere un’effettiva valutazione e

critica relativamente all’interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i

suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.

ARTICOLO 6

Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente

affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata

quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione

dell’interazione dei soggetti tra di loro.

ARTICOLO 7

Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e

fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di

riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative

(art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni

personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa

valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve

denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).

ARTICOLO 8

Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza

professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che

coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino

senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).

ARTICOLO 9

Operando nell’ambito della giustizia penale e civile altri professionisti delle scienze sociali e del

comportamento (quali criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e laureati in

giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare l’esercizio abusivo di attività strettamente

psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti delle proprie competenze anche segnalandolo al

consiglio dell’Ordine (art. 8 C.D.).

ARTICOLO 10

Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di

intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che

governano tale intervento (art. 14 C.D.).

Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per

esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. Lo

psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al

soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia

ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).

ARTICOLO 11

Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare

appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto

col soggetto (art. 17 C.D.).

Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività

svolte consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale

materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (art. 4 C.N.).

ARTICOLO 12

Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è

particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33

C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è

tenuto a comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale

(art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.)

anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi

tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga

necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su

argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36

C.D.).

ARTICOLO 13

I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale

rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il

consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.

ARTICOLO 14

Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le

risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto

possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali

sviluppi (art. 8. C.N.). Garantisce nella comunicazione col minore che l’incontro avvenga in tempi,

modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in

particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto

reato oggetto delle indagini (art. 6 C.N.).

ARTICOLO 15

I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza

giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il

minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 7

C.N.).

ARTICOLO 16

I ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art.

10 C.N.).

L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è

incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per

questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel

processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività (art.

26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall’assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un

ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come,

per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà

semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.).

Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare

come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria

(art. 10 C.N.).

ARTICOLO 17

Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i

genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e

l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.

Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione

dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo

ha in custodia.

da: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/08027E18-6592-4323-AAB2-054DD23C7467/0/psic_forense.pdf

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categorie: psicologia giuridica
sabato, 14 giugno 2008

IDENTITÀ TRANSITORIE. Travestitismo, transgenderismo e trasformazioni societarie

Intervento al seminario di Psicologia Giuridica del 14-06-2008
(in verità ho detto altre cose andando a braccio)
 
Con la giornata di oggi, siamo arrivati all’ultimo tema che queste riflessioni in psicologia giuridica hanno proposto alla comunità sia scientifica e professionale che non specialistica, di cui facciamo parte. L’aspetto che più mi ha sorpreso nel leggere le schede di valutazione dell’evento è stato il fatto che da parte degli psicologi presenti (contrariamente ad altre professioni come quelle dei medici e degli avvocati) l’aspettativa e la richiesta più sentita fosse quella di delineare maggiormente i termini pratici ed operativi che è possibile incontrare in ambito peritale.
 
Una simile esigenza esulava ed esula un po’ dalle intenzioni che hanno motivato l’organizzazione di questi seminari, che appunto non sono un master di formazione. Il nostro obiettivo principale era quello di mettere in dialogo discipline, come la psicologia, il diritto e la sociologia, le cui competenze spesso si intersecano rispetto a fenomeni di nuova rilevanza sociale su cui l’esperto (psicologo, giurista, sociologo) è chiamato a confrontarsi nel proprio ambito disciplinare, come ad esempio la multiculturalità, la costruzione sociale dei mostri, le nuove famiglie, la transessualità.
 
Non c’è nulla di più pratico di una buona teoria”, sembra che rispetto a questa frase di Lewin, psicologo gestaltista, la mia comunità professionale dimostri poco consenso. Tale fatto è davvero molto singolare, in quanto la psicologia detto in termini molto provocatori è una scienza senza oggetto, o meglio, ciò di cui la psicologia in ogni suo ambito applicativo si occupa studia e valuta, è proprio ritagliato dal modello teorico che lo psicologo utilizza nell’organizzare le proprie prassi di intervento clinico o conoscitive. Ma non solo l’occhio dello psicologo è carico di teoria, lo sono anche i suoi strumenti: ogni reattivo o test è stato costruito proprio dalla teoria a cui fa riferimento. In sostanza non c’è una mente se non c’è una teoria che la definisce e la descrive e ne prescrive le modalità attraverso le quali è possibile indagarla e conoscerla.
Non tenere in considerazione questo aspetto, appiattendo le proprie competenze unicamente su di un fare operazionistico, inevitabilmente genera cattive prassi, che spesso si traducono in segnalazioni alla commissione deontologica dell’Ordine degli psicologi, o peggio diventano sfiducia rispetto alle nostre competenze, o peggio ancora assumono la forma delle barzellette come quelle sui carabinieri.
 
Se la mente è ciò che una teoria mette in luce, diventa quindi doverosa la riflessione epistemologica in quanto parte imprescindibile del proprio bagaglio di tecniche, di competenze e di formazione, senza la quale inevitabilmente si rischia di colludere con un mandato sociale esclusivamente normativo e correzionale.
 
Il tema della transessualità, come argomento, implica molto di più che confrontarsi con una delle molteplici possibilità con cui l’umano si manifesta. E’ un argomento che ci pone nella condizione di domandarci da quale punto di vista sia più opportuno configurare i fatti umani, cioè se essi siano ascrivibili all’oggettività supposta delle scienze della natura o alla soggettività dei significati delle scienze sociali.
 
A ben guardare, l’azione umana è, infatti, dotata di un significato in un senso in cui gli eventi della natura non lo sono. Le regolarità o le irregolarità che si possono riscontrare nella condotta umana non possono essere considerate come derivate da leggi e quindi spiegate negli stessi termini di quelle che ricorrono nel mondo della natura. Tali regolarità o irregolarità sono un prodotto di mediazione di quadri di significato il cui accordo è stabilito da regole. Proprio il fatto che le persone possano modificare e produrre le regole e quindi ridefinire il contesto normativo, spiega la difficoltà delle scienze psicologiche nel riuscire a prevedere il comportamento degli individui.
 
Le regole del comportamento, infatti, non hanno lo status di leggi naturali, perché possono essere sfidate, ignorate o cambiate. L’infrazione normativa, nel mondo umano, può esprimere non tanto un’anomalia comportamentale, quanto l’adesione ad un altro ordine di regole. Questo perché il mondo sociale si differenzia da quello della natura essenzialmente in virtù del suo carattere etico, cioè normativo.
 
Affermare ciò, significa mettere in evidenza una differenziazione radicale, in quanto gli imperativi etici non rappresentano alcuna analogia con quelli della natura e sono una tipica produzione umana che regola le interazioni tra persone.
 
La confusione tra norme prescrittive e norme costitutive ha portato, per esempio, ad attribuire una competenza diagnostica e peritale nel campo dei comportamenti devianti in generale, e nella transessualità in particolare, alla psichiatria e alla medicina legale nella veste di discipline bio-mediche.
Questo è un malinteso assai grossolano da un punto di vista metateorico se si considera che l’atto deviante, che la transessualità porta con sé almeno come stigma, è sempre aprioristicamente un’infrazione a norme prescrittive, cioè storiche, dettate da certi interessi e culturalmente relative. Ogni azione deviante non deriva dalla natura anomala dell’individuo, ma è soprattutto una valutazione di una condotta che a partire da questa, viene attribuita alla persona come caratteristica stabile.
 
L’improprio coinvolgimento del sapere dei tecnici delle discipline bio-mediche rispetto alle condotte devianti, il fatto di considerarli depositari di conoscenze specifiche e su misura, ha finito per riflettersi sulla natura dell’oggetto. In altri termini, giudicare se un atto sia o meno deviante dipende in parte dall’atto (cioè se infrange o meno qualche regola) e in parte dal trattamento che gli viene riservato dal pubblico, cioè da chi quando e dove esso venga valutato.
 
In tal modo, nell’attimo stesso in cui la persona transessuale viene definita “malata” e i suoi atti vengono designati come sintomi, quello che viene ad essere consolidato in maniera rassicurante è lo spessore del quotidiano della “normalità” che è stata infranta. Difatti se la persona transessuale è deviante perché “anormale” rispetto ad un presunto ordine naturale, ne consegue che la norma-moralità non appartiene ai decreti umani, ma a quelli della natura. Così facendo, si consente di dedurre un processo di legittimazione della norma esistente, delegandone l’interpretazione ad una disciplina bio-medica.
 
Affrontare le problematiche che caratterizzano i vissuti e le esistenze delle persone transessuali, costituisce allora un duro banco di prova non solo per “l’arredo teorico” utilizzato nella spiegazione e nella comprensione della transessualità, ma anche e soprattutto per le implicazioni implicite ed esplicite insite nel mandato istituzionale con cui lo psicologo è chiamato a confrontarsi.
 
L’ampia fenomenologia che ruota attorno al tema della transessualità, conduce inevitabilmente ad una riflessione critica sui fondamenti della realtà sociale, sottolineando l’aspetto contrattuale della “normalità” o il suo ruolo ideologico, evidenziandone quindi la storicità e la relatività politico-culturale degli universi normativi.
 
La ricerca nell’ambito della transessualità trascina con sé la problematizzazione teorica di quelle discipline che studiano l’uomo come attore sociale, mostrando come e perché la psichiatria - ma anche la psicologia clinica – abbia contribuito molte volte a costruire quanto diceva di voler spiegare e correggere.
 
La riflessione sui meccanismi di riproduzione sociale di cui la transessualità è un aspetto e un prodotto, lo studio psicologico delle categorie di senso comune, la ricerca sui processi di attribuzione d’identità e di etichettamento, finiscono per svelare le influenze ideologiche, le inconsistenze scientifiche di certi giudizi biomedici, le banalità clinico-diagnostiche, le impostazioni correttive di cui il diverso – come abitante generale della quotidianità – è la vittima designata.
 
Questo dal momento che tutti in larga maggioranza sono portatori di una qualche diversità, che può essere o meno contrassegnata come devianza. Diversità utilizzata come giustificazione per nascondere le disuguaglianze a cui ogni atto non conforme agli aspetti normativi di una certa società può confinare.
 
L’organizzazione quotidiana della vita sociale impone ruoli, rappresentazioni di sé, procedure d’azione, rituali pubblici e privati soggetti a cambiare a seconda dei contesti, delle attese, delle attribuzioni incrociate e delle complementarietà interattive. Una smagliatura qualsiasi in questa rete di regole non scritte costringe l’individuo a trovarsi in una condizione di incongruenza e a minacciare con il suo agire i significati che gli altri attori sociali attribuiscono alla situazione.
 
Che cosa accade, quindi, se qualcuno non accetta il suo ruolo di genere ed evade, infrangendolo, il gioco delle attese sociali collegate?
 
Si pensi ad esempio ad una donna, magari sposata e madre di famiglia, che in seguito ad una crisi personale, intende intraprendere un percorso di transizione. Un comportamento che viene a ridefinirsi secondo una nuova strategia non può che mettere in crisi le regole istituzionali esistenti, di cui ciascuno di noi è un portatore più o meno consapevole. In questo esempio, la solidarietà familiare, i giochi di faccia e di facciata, vengono ad essere infranti, i taciti e reciproci accordi spezzati, ognuno si sente minacciato in quelle categorie normative di cui è produttore e consumatore.
 
Una persona che rifiuta uno dei suoi ruoli assegnati ed interpretati, e che quindi non assolve più il sistema di attese incrociate di cui è un perno, mette in crisi l’intero sistema delle reciproche attribuzioni d’identità su cui si regge la realtà. Se l’altro si nega, il mio e il suo sé svaniscono, o almeno rischiano di farlo. Ne discende l’esigenza di ridefinire la situazione e la mia posizione rispetto al suo agire, cercando nello spazio normativo disponibile una possibilità di reintegrare il disordine in un ordine e di ricollocare in un ruolo colui che rifiuta un certo tipo di identità.
 
 
Non si tiene mai abbastanza in considerazione il fatto che le scienze sociali e la psicologia sono parte della realtà che cercano di descrivere. Da ciò la loro difficoltà nel trascendere quelle stesse regole che prescrivono le forme ed i tipi della descrizione stessa.
 
Inoltre, i resoconti che esse ci forniscono propongono un uomo sociale e psicologico la cui ricostruzione scientifica risulta totalmente estranea all’uomo della realtà quotidiana ed ai suoi problemi. Ricostruzione che finisce da un lato per rimanere prigioniera di una data definizione della realtà non valutata nei suoi apriori costitutivi, dall’altra per non spiegare la realtà con le stesse categorie che l’uomo sociale sperimenta nel quotidiano.
 
Proprio per queste ragioni, più che porre attenzione alla rilevanza di ciò che accade dentro le persone, nella loro interiorità, dovrebbe essere la realtà di senso comune ad interessare l’occhio dell’esperto.
 
La realtà del senso comune è data per ovvia, per scontata e mai tenuta in debito conto, proprio per la sua presunta banalità.
Ma proprio da tale scontata evidenza vengono continuamente secrete quelle regole fondamentali dell’interazione attraverso cui la realtà convenuta e negoziata, in quanto prodotto sociale, diviene un mondo di fatti, di significati, d’esperienze socialmente e consensualmente agite.
E’ nella nostra vita quotidiana e nel corso delle interazioni che in essa avvengono, che costruiamo insieme agli altri la stabilità e la convenzionalità della realtà del nostro mondo.
 
Quindi lo studio dei comportamenti, o meglio delle “transizioni”, normali e devianti, proprio per la loro particolarità nel governare o provocare le regole dell’interazione sociale, diventa un settore particolarmente produttivo per ricostruire attraverso i resoconti e le ragioni addotte dalle persone, i modi attraverso cui viene ad essere prodotta la quotidianità sociale. E’ attraverso lo studio delle regole che governano, a diversi livelli di costruzione di realtà, le molteplici situazioni della vita quotidiana che è possibile trovare nell’individuo diverso, un protagonista quanto mai consapevole e rappresentativo della complessità dell’interazione sociale, con le sue regole, costruzioni normative, aspettative reciproche, enunciazioni di significati, processi di definizione, piani d’azione, ecc…
 
 
Stando a quanto affermato, allora il tema della transessualità diviene solo un espediente narrativo teso a definire un orizzonte ben più ampio. Assume la funzione di costituirsi come fulcro su cui innestare la leva di una serie di considerazioni sulla psicologia, il diritto, le scienze sociali, in grado di contribuire al processo di cambiamento dei linguaggi, delle teorie, e degli strumenti concettuali attraverso cui sono state configurate le proprie strategie conoscitive e di intervento. Permette di raccontare e comprendere come siano mutati i processi di costruzione identitaria nelle società attuali rispetto alle società moderne o tradizionali, mostrando con chiarezza come l’identità personale sia divenuto un costrutto polisemico. Pone in luce come le nostre categorie scientifiche abbiano l’età dei nostri stessi pregiudizi e come esse siano intrise di quel senso comune, che oltre a costruire e legittimare la società per i suoi membri, produce e mantiene anche quella data società nei suoi fondamenti consensuali.

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