Ordine degli Psicologi del Veneto
Studio di Psicologia Giuridica e Psicoterapia|
I mezzi d’informazione hanno dato sempre più spazio alle notizie riguardanti le bande minorili. Gli episodi riportati, tuttavia, non dicono nulla circa la sostanza del fenomeno, ma si riferiscono, piuttosto, alla sua percezione sociale.
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I COMPORTAMENTI ANTISOCIALI
Quasi ogni giorno, a scuola o contesti a essa collegati, si registrano episodi di violenza e di aggressività tra i preadolescenti o gli adolescenti. In alcuni casi si fa riferimento a situazioni di derisione e insulto, in altri a forme di minaccia ed estorsione, in altri ancora a vere e proprie forme di aggressione o di persecuzione fisica. A seconda del target e delle caratteristiche degli attori, si può parlare di bullismo, di violenza individuale o di violenza di gruppo, come nel caso delle baby-gang. Ciò che accomuna questi diversi comportamenti violenti è il carattere gratuito, l’assenza di attacchi precedenti che ne giustifichino la presenza. La natura di queste azioni è ostile, non reattiva, diretta verso vittime indifese e più deboli degli aggressori.
La letteratura più recente ha approfondito la relazione che esiste tra atti aggressivi e comportamenti antisociali, quali uso di droghe, vandalismo, furti. Esistono però tra queste condizioni anche alcune differenze significative. Per aggressività alcuni autori intendono «un comportamento che ha lo scopo di far male o nuocere a una o più persone». La definizione che Loeber dà al comportamento antisociale è: «Comportamento che infligge dolore fisico o mentale o che danneggia le proprietà altrui e che può costituire o meno un’infrazione alla legge». La definizione di comportamento antisociale è dunque più ampia, include l’aggressività, ma non è ristretta a essa. Una distinzione rilevante è il riferimento, nella prima, all’intenzionalità dell’azione, mentre nella seconda l’enfasi viene posta più sulle conseguenze. Nell’analisi dei diversi tipi di comportamento aggressivo e antisociale si rintracciano le principali tipologie: aggressività; comportamenti di opposizione; violazioni dello status personale (uso di droghe, marinare la scuola, bestemmiare); violazione della proprietà altrui (furti e vandalismo).
Alcune ricerche evidenziano come certe forme più lievi di condotta trasgressiva interessino, a livello episodico, la quasi totalità dei ragazzi della scuola media e dei primi anni delle superiori. In particolare, l’adolescenza è l’età in cui le azioni violente aumentano. In alcune culture il comportamento aggressivo diventa, in questa fase dello sviluppo, accettabile.
Gli studiosi americani Loeber e Hay (1997) hanno condotto una ricerca sulla violenza tra i giovani di Pittsburgh cercando di rintracciare l’età di insorgenza dei diversi comportamenti violenti e antisociali a partire dalla valutazione dei genitori e dividendo il comportamento in tre grandi classi: il bullismo e i comportamenti di disturbo, definiti aggressività lieve; l’attacco fisico e le violenze di gruppo, definiti aggressione fisica; e i comportamenti di attacco personale e di violenza sessuale, definiti violenza. Dalla curva evolutiva dei tre tipi di comportamento emerge che c’è un ordine progressivo di insorgenza dei fenomeni in relazione alla gravità: le forme di aggressività minore presentano un aumento lineare da 3 a 14 anni, mentre l’aggressione fisica aumenta dai 10 anni in avanti, seguita dalla violenza che ha un incremento significativo da 11-12 anni in poi. Questo dato spiegherebbe perché certi fenomeni più gravi di tipo aggressivo e antisociale siano significativamente più frequenti nell’età adolescenziale rispetto alle altre fasi dello sviluppo.
È interessante confrontare i dati psicologici, ottenuti dalle dichiarazioni dei ragazzi, e dati basati sugli archivi di polizia e dei tribunali. Dal confronto emerge la discrepanza nell’età in cui certi fenomeni risultano più elevati. I dati basati sui registri degli arresti per violazione delle norme riportano una curva molto spostata in avanti (18-20 anni), rispetto ai dati di indagini psicologiche che presentano il picco dai 12 anni in poi. Ciò sembra indicare che per coloro che subiscono condanne penali, tale evento avviene dopo diversi anni di gravi comportamenti di questo tipo. Le differenze tra maschi e femmine nella condotta aggressiva e antisociale sono molto marcate: rispetto alle citazioni in giudizio per reati è di 4 a 1. Nonostante questi dati epidemiologici, si evidenziano cambiamenti di tendenza secondo cui anche le ragazze partecipano a episodi di violenza e prevaricazione: in alcune baby-gang ci sono ragazze, in certi casi si sono registrati episodi di violenza perpetrata dalle ragazze a carico di altre ragazze.
Ersilia Menesini
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22, 29 ottobre e 15 novembre 2008
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova ha la finalità principale di favorire la creazione e il sorgere di pari opportunità in ogni campo. Le trasformazioni, continue e sempre più ravvicinate, della società hanno messo in evidenza la famiglia e comunque il nucleo di convivenza quale campo di necessario livellamento fra i componenti di tali nuclei.
Alla famiglia tradizionale si è affiancata, in numero notevole, quella basata sulla sola comunanza di affetti. Abbiamo poi la famiglia "allargata", in cui i figli provengono da matrimoni o convivenze diverse. L’immigrazione ha evidenziato non solo il problema dei matrimoni misti, ma anche quello dell’inserimento dei figli nella società e nella scuola italiane. Matrimonio e convivenza comportano tutte le problematiche connesse alla separazione, al divorzio, all’affidamento condiviso, o meno, dei figli.
Sono tante e diverse le forme di convivenza che possono portare a problemi legali e psicologici di non poco conto.
La Commissione Pari Opportunità ha voluto quindi organizzare un breve ciclo di conferenze, tenute da esperti legali e da psicologi, sui temi connessi a queste situazioni, in modo da fornire ai cittadini di tutte le età alcune informazioni base.
L’ora di dibattito prevista dopo la conferenza è riservata alle richieste di delucidazioni dei partecipanti, che possono farsi promotori di richieste e proposte anche per un eventuale altro ciclo di conferenze.
Sala Livio Paladin, Palazzo Moroni, via Municipio, 1 - Padova
La partecipazione è libera. E’ gradita la prenotazione via e-mail, fax o telefono, indicando nome e cognome, indirizzo, telefono, qualifica o professione.
Segreteria Commissione Pari Opportunità
Palazzo Moroni, via Municipio, 1 - Padova
telefono 049 8205210
fax 049 8205225
e-mail pariopportunita@comune.padova.it
(da http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=85&tassid=616&id=11717)
Molestie morali
La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro
Traduzione di
Monica Guerra
È possibile distruggere qualcuno anche soltanto con le parole, gli sguardi, i sottintesi?
Può essere il coniuge che ci denigra in pubblico o si serve dei figli per ricattarci; può essere il capufficio che ci affida incarichi avvilenti e non ci fornisce dati che pure ci servirebbero; può essere il collega che ci manipola: in ogni caso stiamo subendo una molestia morale. Una violenza che non si manifesta sul piano fisico ma si esercita attraverso sottintesi, allusioni, sgarbi che si ripetono fino a diventare ossessivi.
In questo libro, nutrito di molte testimonianze, Marie-France Hirigoyen descrive le molestie nell'ambito familiare e quelle sul posto di lavoro (il mobbing), analizza la personalità di aggressore e aggredito, fa il punto sulle possibili soluzioni legali e mediche, ipotizza nuove vie d'uscita. Il quadro che ne risulta è tanto dettagliato e allarmante quanto dipinto con passione: la passione di un'esperta che non esita a schierarsi con le vittime di quello che può essere considerato un vero e proprio assassinio psichico.
In appendice tre saggi scritti da Lella Menzio, fondatrice di Telefono Rosa; Harald Ege, il maggior esperto in Italia di mobbing; Pier Giuseppe Monateri, Marco Bona e Umberto Oliva, avvocati che si occupano principalmente di danno alla persona.
Nei casi di abuso sessuale o nella valutazione di una testimonianza o per l'affido dei minori, spesso giudici ed avvocati si rivolgono agli psicologi giuridici. Lo stesso può avvenire per le condotte delinquenziali e gli interventi rieducativi, per le consulenze e le perizie penali o anche per quelle civili, come per esempio nelle situazioni di mobbing o nella valutazione del danno esistenziale. Grazie ad un ampio gruppo di esperti, il volume affronta questi e altri temi, dando particolare rilievo agli aspetti metodologici, tra cui la valutazione dell'attendibilità dei procedimenti psicodiagnostici, l'analisi dell'utilità o meno della diagnosi nosografica, il rapporto tra categorie giuridiche e psicologiche, l'uso pertinente delle spiegazioni di causa-effetto e altro. La psicologia giuridica implica una competenza interdisciplinare, che va dalla psicologia clinica e sociale alla criminologia, dalla sociologia alla conoscenza degli aspetti giuridico-normativi del comportamento umano. Allo psicologo giuridico è necessaria anche una competenza epistemologica che gli consenta di saper distinguere tra differenti verità discorsive, non solo storiche, narrative e processuali, ma anche interpretative, come quelle psicobiografiche e psichiatriche.
Redatta a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1996 ed in vigore dal 6 marzo 1996
A conclusione del Congresso tenuto dall'ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996, organizzato dall' avvocato Luisella de Cataldo Neuburger sul tema "Abuso sessuale di minori e processo penale" e' stata redatta ed approvata la carta di Noto.
Regole per l'esame per il minore in caso in Abuso sessuale
1) Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzabili.
2) All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.
3) In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono essere estesi in membri del contesto familiare e, ove possibile, sociale del minore (compreso il presunto abusante).
Ove l'indagine non potesse essere espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza.
E' da considerarsi deontologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore.
4) L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti.
Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti o del magistrato.
5) Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività' dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.
6) Nella comunicazione l'esperto deve:
a) garantire che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità, del minore e la spontaneità della comunicazione;
b) evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che e' oggetto di indagini.
7) Nel caso di pluralità di esperti, e' opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore, in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino. 8) L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento. 9) Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati e' in generale rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che in quanto tali possono rappresentare risposte a stress diversi quali, per esempio quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari. 10) I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili. 11) L'assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata a operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso e' trattato. 12) L'Assistenza psicologica prevista dall'articolo 609 del C.P. deve essere svolta da persona diversa del Consulente e non deve interferire in alcun modo con l'attività' dell'esperto. L'assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull'attendibilità' del minore assistito. 13) Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante fono o videoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tenendo presenti i principi contenuti in questa Carta. Auspicano inoltre che, in analogia con quanto avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica per i Minorenni, vengano istituiti, dalle Forze di Polizia, organismi di aggiornamento professionale permanente per l'intervento nei casi di abuso sessuale sui minori.
Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17
gennaio 1999 dalla Assemblea dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre
1999 (*)
(*)Sono indicati i riferimenti al "Codice deontologico degli psicologi" (C.D.) , alla "Carta di Noto 1996" (C.N.)
PREAMBOLO
Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto
ogni psicologo è tenuto ad osservare le sue norme quale che sia la propria specialità. Esse consistono in
linee guida cui attenersi nell’esercizio dell’attività psicologica in ambito forense.
ARTICOLO 1
Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua
professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi
ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare
attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce
l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.
ARTICOLO 2
Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e delle sue
prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria attività. Per questo, lo
psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze
(cfr. art. 3 C.D.).
ARTICOLO 3
Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria
prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente
negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica,
segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su
argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo
che egli possa correttamente rispondere.
ARTICOLO 4
Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia
scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto
dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi,
tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.).
Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al
giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette. Egli
non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e
scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene
distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato.
ARTICOLO 5
Lo psicologo forense presenta all’avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro
teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere un’effettiva valutazione e
critica relativamente all’interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i
suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.
ARTICOLO 6
Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente
affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata
quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione
dell’interazione dei soggetti tra di loro.
ARTICOLO 7
Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e
fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di
riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative
(art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni
personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa
valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve
denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).
ARTICOLO 8
Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza
professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che
coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino
senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).
ARTICOLO 9
Operando nell’ambito della giustizia penale e civile altri professionisti delle scienze sociali e del
comportamento (quali criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e laureati in
giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare l’esercizio abusivo di attività strettamente
psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti delle proprie competenze anche segnalandolo al
consiglio dell’Ordine (art. 8 C.D.).
ARTICOLO 10
Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di
intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che
governano tale intervento (art. 14 C.D.).
Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per
esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. Lo
psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al
soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia
ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).
ARTICOLO 11
Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare
appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto
col soggetto (art. 17 C.D.).
Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività
svolte consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale
materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (art. 4 C.N.).
ARTICOLO 12
Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è
particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33
C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è
tenuto a comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale
(art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.)
anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi
tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga
necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su
argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36
C.D.).
ARTICOLO 13
I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale
rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il
consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.
ARTICOLO 14
Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le
risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto
possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali
sviluppi (art. 8. C.N.). Garantisce nella comunicazione col minore che l’incontro avvenga in tempi,
modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in
particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto
reato oggetto delle indagini (art. 6 C.N.).
ARTICOLO 15
I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza
giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il
minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 7
C.N.).
ARTICOLO 16
I ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art.
10 C.N.).
L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è
incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per
questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel
processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività (art.
26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall’assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un
ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come,
per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà
semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.).
Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare
come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria
(art. 10 C.N.).
ARTICOLO 17
Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i
genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e
l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.
Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione
dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo
ha in custodia.
da: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/08027E18-6592-4323-AAB2-054DD23C7467/0/psic_forense.pdf
