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ARGOMENTI DI PSICOLOGIA CLINICA E DI PSICOLOGIA GIURIDICA

ARGOMENTI DI PSICOLOGIA CLINICA E DI PSICOLOGIA GIURIDICA

La potenza della parola nei riguardi delle cose dell'anima sta nello stesso rapporto della potenza dei farmaci nei riguardi delle cose del corpo (Gorgia 483 a.C. circa – 375 a.C.)

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Utente: Inghilleri
Nome: Marco Inghilleri
Marco Inghilleri, psicologo psicoterapeuta, mediatore familiare, libero professionista, esercita in Padova presso lo Studio di Psicologia Giuridica e Psicoterapia, via Carlo Rezzonico, 22, tel/fax. 049-9875002. Collabora sia con l'Università di Padova (Facoltà di Psicologia e Facoltà di Sociologia) che con l'Università Bicocca di Milano (Facoltà di Sociologia)e con l' Institute of Constructivist Psychology. E' presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia e Sociologia Interattivo-costruttivista (www.scienzepostmoderne.org) ed è stato docente in diverse scuole di specializzazione in psicoterapia. Le sue aree di interesse clinico riguardano: problemi relativi all'identità sessuale, personale e sociale, disturbi alimentari, dismorfofobie e problematiche legate alla costruzione dell'immagine corporea in uomini e donne. Si occupa inoltre dei disturbi d'ansia e delle disfunzionalità delle relazioni di coppia e dei disturbi della sessualità.

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giovedì, 31 gennaio 2008

Ha fondamento la convinzione che i caratteri della personalitĂ  maschile e di quella femminile siano antitetici?

 L'idea che l'uomo e la donna siano portatori di distinte ed opposte dimensioni psicologiche di genere maschile e femminile è una convinzione diffusa, peraltro sedimentata negli stereotipi e nelle attribuzioni di ruolo. E' per questo che le convinzioni di senso comune, implicitamente presenti anche in alcune teorie psicologiche e psicopatologiche, trovano conferma nell'esperienza. E ciò attraverso due strade. Da un lato, è stato dimostrato dagli studi sull'attribuzione che, se abbiamo una convinzione (o una teoria) in testa, siamo sempre portati a ricercare fatti che la confermano. Dall'altro, le aspettative e le identificazioni con le prescrizioni di ruolo fanno sì che le persone, uomini e donne, tendano a fare propri (cioè a interiorizzare, o internalizzare, che dir si voglia) le caratteristiche assegnate, attuando così il fenomeno della profezia che si autorealizza. Tale credenza, pertanto, sottoforma di stereotipi e di pregiudizi, non solo è presente perchè interiorizzata ed agita da uomini e donne, e quindi in qualche misura confermata dalla realtà di tutti i giorni, ma è considerata talmente ovvia da essere riproposta ovunque, dagli sceneggiati televisivi, dagli aggettivi e dai verbi usati per descrivere il comportamento di uomini e donne, e persino dalla segnaletica stradale: come in quei cartelli, posti in prossimità delle scuole, in cui si vede appunto un bambino che dà la mano ad una bambina, precedendola e guidandola nell'attraversamento della strada.

Se è vero, da un punto di vista genetico, che i maschi sono soltanto delle femmine un po' modificate, e che le differenze fisiologiche tra i due sessi non giustificano l'ampiezza di quelle psicologiche socialmente attribuite, sorge legittima una domanda: perchè la cultura umana (o meglio, certe tradizioni culturali) ha enfatizzato la diversità femminile al punto da modificare con artifizi l'aspetto somatico. e cercato di conformare le caratteristiche psicologiche di uomini e donne ai prescritti comportamenti di ruolo? Questo è un quesito impegnativo e la risposta non può essere semplice né semplificata, a meno di non voler rispondere in modo ideologico anzichè scientifico.

Ci sembra il caso di considerare attentamente l'aspetto cognitivo ed attributivo.

Le donne della tibù Bororo, una popolazione amazzonica, quando edificavano il nuovo accampamento, piantavano un bastone per terra, stabilendo che una metà del campo possedesse proprietà maschili e l'altra metà proprietà femminili. La distinzione rigida ed antinomica tra caratteri maschili e femminili è un principio che regola l'organizzazione sociale e vige quindi, nella divisione del lavoro, nei ruoli parentali, nelle regole matrimoniali ecc.. Essa non è solo il riflesso di un'ideologia atta a legittimare lo status, le gerarchie ed il comportamento rituale dei sessi, oppure il modo più efficace per ordinare il sistema normativo e simbolico delle relazioni umane, ma anche una conseguenza del come i processi cognitivi organizzano e costruiscono la  percezione della realtà stessa, vincolandola, ad esempio, all'uso di costrutti categoriali dicotomici.

Numerose ricerche hanno messo in evidenza come l'uomo della strada, ma in taluni casi anche psicologi e psichiatri utilizzino costrutti categoriali dicotomici nel formulare i giudizi sulle persone: costrutti semplificati, basati sul criterio dell'inclusione o dell'esclusione di tratti attribuibili a classi di individui tipizzati. Tali attribuzioni a gruppi di individui generano veri e propri schemi di tipizzazione stereotipica.

Attribuzioni stereotipiche caratterizzate da tratti opposti, maschile e femminile, sono presenti nella psicoanalisi, in alcuni approcci tipologici e nosografici, così come in alcuni strumenti utilizzati nella diagnostica della personalità. Un classico esempio è dato dalle scale maschili e femminili del Minnesota Mutiphasic Personality Inventory (MMPI2) o del California Personality Inventory (CPI). Si tratta certamente di stumenti costruiti e validati con cura su campioni rappresentativi di popolazione secondo intenti clinici, tuttavia in questi, come in altri tipi di tests, la mascolinità e la femminilità sono considerate come due raggruppamenti di tratti negativamente correlati o appartenenti ad un unica dimensione dicotomica, in cui, per l'appunto, il rilievo di un'alta mascolinità implica di norma una bassa femminilità, e viceversa. Varie ragioni, su cui non è il caso di soffermarsi, possono spiegare perchè chi ha costruito i tests non si sia posto con maggiore cura il problema della cosiddetta "validità di costrutto", applicando procedure teroicamente più meditate ed obbligate nella messa a punto degli indicatori di femminilità e di mascolinità. Le scale in questione non misurano infatti l'esistenza di una reale femminilità o mascolinità del soggetto ma il suo grado di adesione e di identificazione con i comportamenti, i valori e, di conseguenza, i tratti psicologici normalmente attribuiti a uno dei due generi. L'informazione offerta da questi indicatori può essere predittiva relativamente al grado di adattamento del soggetto alla norma sociale, mentre meno efficace nel definire la sua identità di genere o la sua propensione, o meno, alla condotta eterosessuale.

Attualmente i contributi della ricerca consentono di sostenere che gli uomini e le donne, più che essere influenzati dal genere sessuale di appartenenza, sono caratterizzati da tratti psicologici indotti dalla diversa configurazione dei ruoli. Ciò non toglie che alcuni comportamenti ed una parte residuale di caratteri psicologici legati all'identità di genere siano di più facile accesso e culturalmente meglio apprendibili per i maschi ed altri per le femmine in quanto preordinati e biologicamente funzionali alle esisgenze del dismorfismo riproduttivo:una posizione accettabile, questa, anche se solatnto congetturale.

La variabilità culturalee individuale presente nei diversi modi di essere donna o uomo non è facilmente accessibile alla conoscenza di senso comune ed è per di più avversata dai sistemi di credenze conservatori ed acritici. Questo per molte ragioni, tra le quali l'insufficiente informazione appare meno rilevante delle resistenze di tipo cognitivo e della difesa ideologica di una certa concezione del mondo. I risultati ottenuti da Sandra L. Bem hanno messo in luce come le autoattribuzioni di tratti maschili e femminili siano due dimensioni in gran parte indipendenti, ortogonali, non correlate, che possono essere assunte in egual misura da uno stesso individuo. Prescindendo da questo importante risultato, la maggior parte degli psicologi sono comunque giunti alla conclusione, sia pure empirica, secondo cui la mascolinità e la femminilità non sono più concepibili come due poli opposti di una stessa dimensione.

 

 

 

 

 

postato da: Inghilleri alle ore 19:40 | link | commenti
categorie: genere, psicologia clinica
mercoledì, 30 gennaio 2008

IdentitĂ  di genere e transessualismo (conferenza tenuta a Padova il 15 Giugno 2005)

Aspetti psico-giuridici del Transessualismo: implicazioni peritali e cliniche
 
 
Marco Inghilleri e Simona Luciani
 
1.     Introduzione
 
Il transessualismo sia in natura che nella storia degli esseri umani, non rappresenta una condizione eccezionale. L’eccezionalità è più nell’occhio dell’osservatore, che nelle sue effettive manifestazioni. Infatti, se la natura ha escogitato espedienti evolutivi per dar vita a passaggi da un genere sessuale ad un altro, le società degli uomini hanno escogitato mezzi culturali per permettere l’esistenza di certe possibilità. In definitiva, dunque, si tratta solo di decidere da quale prospettiva configurare i fatti umani: essi appartengono all’ oggettività supposta delle scienze della natura, o alla soggettività dei significati delle scienze sociali?
La 164/82 – Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, è di fatto uno di questi stratagemmi proposti proprio da una delle società umane. Sebbene siano molti i problemi derivanti dalla sua applicazione, in parte di origine burocratica e in parte dovuti alla poca chiarezza del testo, allo stato attuale si è inserita nel processo europeo di regolamentazione del transessualismo, andando ad affiancarsi alla legge svedese del 1972 e a quella tedesca del 1980.
Uno dei principali elementi innovativi della legge italiana è rappresentato dalla possibilità di modificare l’attribuzione di sesso fatta nell’atto di nascita, sulla base di una precisa richiesta del soggetto interessato e previa autorizzazione del giudice. Senza nulla togliere all’importanza di questa legge, che ha finalmente regolamentato una questione assai critica, non si può fare a meno di constatare che essa abbia fatto sorgere un gran numero di problemi interpretativi che ancora oggi non hanno trovato una soluzione certa. Ritenendo utile una sua lettura ai fini di questa esposizione, ne riportiamo a seguito il testo:
 
LEGGE 14 aprile 1982, n.164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
 
Art. 1
La rettificazione di cui all’articolo 454 del codice civile si fa anche forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazione dei suoi caratteri sessuali.
 
Art. 2
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all’articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l’attore.
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell’articolo 70 del codice di procedura civile.
 
Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l’acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
 
Art. 3
Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
 
Art. 4
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Esso provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 10 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni.
 
Art. 5
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
 
Art. 6
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l’attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell’articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data della suddetta.
Si applica la procedura di cui al secondo comma dell’articolo 3.
 
Art. 7
L’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all’articolo precedente.
 
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Le osservazioni che emergono mettono in luce alcune considerazioni:
 
1.     La mancanza di un’indicazione precisa dei destinatari: non si fa alcun cenno, infatti, ai transessuali né si usa un’espressione analoga, a differenza di quanto accade per la normativa tedesca.
2.     La legge non sembra essere nemmeno chiara quando, all’articolo 1, afferma che l’attribuzione di un sesso diverso da quello biologico è attuabile in seguito a “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare a quali caratteri ci si debba riferire (fisici o psichici, primari o secondari)
3.     Lascia perplessi anche il comma 4 dell’articolo 2 che recita: “Quando è necessario, il giudice dispone con ordinanza l’acquisizione di consulenza intesa ad accreditare le condizioni psicosessuali dell’interessato”.
La subordinazione dell’acquisizione della consulenza alla discrezionalità del giudice, comporta che l’accertamento delle condizioni psicosessuali della persona che “transita da un genere ad un altro”, non costituisca un presupposto necessario per autorizzare il trattamento chirurgico e la variazione anagrafica.
4.     Dalla variazione anagrafica “non discendono tutta una serie di rapporti giuridici che fanno capo al soggetto”, tra i quali anche il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti nella precedente identità. Un/una diplomato/a o un/una laureato/a non possono trasferire automaticamente i loro titoli alla nuova identità: i tempi per l’adeguamento sono decisamente lunghi e la conseguente mancanza di documenti in regola penalizza la persona nella ricerca di un posto di lavoro. Piccola soluzione
 
2. Il percorso per la rassegnazione dell’identità di genere
 
In conformità a quanto previsto dalla legge 164, l’iter seguito da una persona che intende richiedere la rettificazione dell’attribuzione di sesso è il seguente:
 
·        Presentazione del ricorso presso il Tribunale (della propria zona di residenza o meno)
·        Notifica ai parenti ad opera del Presidente (attualmente essa avviene solo in rari casi)
·        Trattazione del ricorso
·        Accertamento delle condizioni psicosessuali
·        Autorizzazione all’eventuale trattamento medico-chirurgico e rettificazione sui registri di stato civile a cambiamento avvenuto.
 
Di fatto la suddetta procedura viene modificata da parte di alcuni Tribunali, come conseguenza di una sorta di accordo-riconoscimento con la struttura sanitaria pubblica competente per il trattamento medico-chirurgico. Il soggetto viene cioè indotto a presentare ricorso solo dopo essersi fatto seguire per due anni dalla struttura pubblica, che certifica per mezzo di una relazione la necessità dell’intervento. I Tribunali che non possono affidarsi ad una struttura sanitaria pubblica, ricorrono al parere di un consulente tecnico di ufficio (CTU) o di un’èquipe di esperti (CTU collegiale costituita dall’urologo, dal medico legale, dal ginecologo, dallo psicologo o dallo psichiatra), i quali peraltro vengono nominati a discrezione del Giudice anche a fronte di un’eventuale esauriente consulenza tecnica di parte (CTP) allegata alle memorie di parte dell’Avvocato del richiedente.
 
3. Consulenza tecnica in materia di rettificazione di attribuzione di Sesso.
 
Quando la persona presenta al Tribunale di residenza domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, secondo la legge 164/82, il giudice può disporre di una “consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato” (art. 2, comma 40).
Il giudice può dunque farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica che sceglie normalmente tra le persone iscritte in albi speciali o tra professionisti specializzati nel settore.
Una volta nominato, il o i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) effettuano alcuni incontri con la persona che ha richiesto la rettificazione e svolgono una serie di indagini per rispondere ad uno o più Quesiti posti dal Giudice. Al termine del lavoro, viene redatta una relazione scritta in cui vengono riportati i risultati delle attività svolte e le risposte ai Quesiti peritali.
Chi ha richiesto la rettificazione, entro il termine stabilito dal Giudice Istruttore al momento della nomina del CTU, può a sua volta scegliere un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP), che dopo aver ottenuto il permesso dal giudice, può assistere alle operazioni peritali, partecipare alle udienze ed essere ammesso alla camera di consiglio con funzione di sostegno delle esigenze del richiedente.
Il CTU ha il preciso mandato di creare le condizioni affinché il Giudice possa acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti, in modo da emettere la sentenza. Va precisato e sottolineato che, sebbene il CTU sia investito di notevoli responsabilità, non detiene funzioni decisionali in merito al caso in esame. Chi è preposto a tale compito è il Giudice, che rappresenta il peritus peritorum, ovvero l’unico artefice e responsabile della decisione finale. Ciò significa che la Consulenza è per il Giudice uno strumento attraverso il quale formarsi un parere personale. A sua discrezione, egli ne fa poi l’uso che ritiene più opportuno, omologando quanto suggerito dal CTU oppure orientando la propria decisione in maniera difforme da quanto indicato dal Consulente.
Nel corso delle indagini peritali, l’interessato può essere assistito dal proprio Avvocato o da un Consulente Tecnico di Parte (CTP), opportunamente nominato. Tra gli altri compiti del CTP, questi oltre ad assistere alle operazioni del CTU, può partecipare all’udienza in camera di consiglio ogni volta che interviene il CTU, per chiarire ed esporre le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
 
4. I quesiti posti dal giudice
 
In termini molto generali, i quesiti che il giudice pone più usualmente al CTU, possono essere formalizzati come segue:
 
1.     Ritiene il consulente tecnico che questi interventi possano migliorare la qualità della vita ed operare in funzione del benessere della persona?
2.     Dica il consulente tecnico quali sono le condizioni psico-sessuali del ricorrente, la possibilità di porre la diagnosi di disturbo dell’identità di genere, se gli interventi richiesti sono effettivamente necessari per il benessere del ricorrente, se possono essere eseguiti senza essere particolarmente pericolosi e causare danni alla salute del ricorrente.
 
La risposta ai suddetti quesiti, ed ad altri che possono essere eventualmente posti, risulta estremamente complessa e richiede una buona conoscenza teorica, esperienza clinica e rispetto della deontologia professionale. In buona sostanza, si tratta di saper ben valutare se la persona può effettivamente giovare dell’intervento, così come di valutare le caratteristiche del contesto personale, relazionale ed ambientale in cui si colloca la richiesta.
 
5. Modus operandi del CTU
 
In accordo con il Quesito posto dal Giudice, la valutazione del Consulente è finalizzata ad esplorare le seguenti aree di indagine:
 
·        Esame globale della cosiddetta “struttura di personalità”, ovvero l’analisi relativa alle caratteristiche identitarie del soggetto, all’assetto cognitivo- emotivo e ai repertori comportamentali esibiti in rapporto ai diversi contesti e ai diversi interlocutori
·        Approfondimento della problematica relativa all’identità di genere, con particolare attenzione ai desideri di cambiamento e ai vissuti associati
·        Esame della storia dello sviluppo psicologico della persona che chiede di iniziare l’iter di adeguamento, con particolare attenzione allo sviluppo dell’identità di genere al fine di avere una visione globale del periziando
·        Valutazione delle ragioni e motivazioni a monte della richiesta della riconversione chirurgica del sesso, le problematiche e le aspettative in merito a questa
·        Analisi critica del percorso di Real Life Test (periodo di tempo della durata compresa tra 1 e 3 anni, in cui la persona vive e si sperimenta in accordo alle modalità e alle problematiche annesse al genere sessuale sentito come proprio)
·        Valutazione della presenza o meno di una rete relazionale di supporto
·        Considerazione degli effetti, dei vissuti e dei riflessi relazionali nelle persone indirettamente coinvolte nel percorso di rettificazione dell’identità di genere (coniuge, figli, genitori, parenti, ecc.)
·        Valutazione delle implicazioni e delle problematiche annesse alla richiesta di rettificazione rispetto al contesto lavorativo
 
In particolare, da un punto di vista diagnostico differenziale, il consulente deve identificare quei casi in cui la richiesta sottenda condizioni psicopatologiche che poco corrispondono al bisogno di armonizzare la propria identità fisica con quella psichica, al fine di evitare il rischio che la persona si sottoponga ad un intervento del tutto inefficace ai fini della percezione di uno stato di benessere psicologico.
Il sistema di osservazione include inoltre, eventuali figli presenti nel nucleo familiare originario, rispetto ai quali va accolta e gestita la problematica riferibile al genitore in procinto di cambiare sesso, ma anche le implicazioni psicologiche del cambiamento per tutti i membri del sistema familiare, che può andare incontro a separazioni di diversa natura e intensità. Il consulente può, quindi, trovarsi nella condizione di indicare eventuali ed opportune misure che vadano oltre il suo rapporto di consulenza e che riguardino gli aspetti di tutela dei minori.
Tra gli strumenti di indagine utilizzabili in ausilio ai colloqui e all’osservazione clinica diretta, ricordiamo:
·        Il MMPI-2
·        Il Rorschach e/o il TAT
·        La WAIS
·         Il Derogatis Sexual Functioning Inventory
·        Il BEM Sex Role Inventory
 
6. Lo psicologo come CTP
 
Lo psicologo nel ruolo di CTP dovrebbe:
·        Sorvegliare sul corretto svolgimento delle operazioni peritali da parte del CTU, con particolare riferimento agli aspetti teorici e metodologici della Consulenza, in maniera da salvaguardare gli interessi del proprio assistito, in conformità con il diritto di contraddittorio
·        Essere di sostegno in qualsiasi momento del percorso di adeguamento come consulente psicologico, cui la persona può far riferimento per affrontare aspetti specifici del percorso: relazioni con i familiari o datori di lavoro, problematiche che emergano durante la terapia ormonale, preparazione al ricovero ecc..
 
7. Quale valutazione possibile?
 
La valutazione peritale viene generalmente considerata come momento in cui la persona, la sua storia di vita e le sue prospettive esistenziali divengono OGGETTO di giudizio da parte di un esperto della psiche, delegato a ratificare o meno la genuinità e l’autenticità della richiesta di rettificazione dell’identità di genere da parte della persona stessa. In tal senso, la persona coinvolta sembra assumere un ruolo squisitamente passivo, andando a coincidere con l’oggetto di osservazione e di indagine dei Consulenti e dei Giudici, fino ad essere espropriata dei propri vissuti e del proprio punto di vista rispetto a se stessa.
D’altra parte, è opportuno sottolineare che la persona OSSERVATA è al tempo stesso anche un OSSERVATORE coinvolto nel processo di valutazione, capace di orientare l’andamento del percorso peritale in funzione delle proprie necessità, dei propri bisogni e dei propri scopi. Questo in quanto le persone organizzano gli eventi in resoconti selezionando e connettendo tra di loro i fatti, conferendo loro una specifica struttura ed una particolare coloritura emotiva. Ne discende che le formule narrative adottate dai periziandi nel riferire la propria esperienza, oltre che modalità attraverso le quali rendere intelligibile la cosiddetta “verità storica”, rappresentano delle versioni “interessate” conformi alle aspettative e ai criteri valutativi adottati dal consulente. Consapevolmente o inconsapevolmente, nel momento in cui vengono chiamate a presentare la propria storia, le persone implicate in procedimenti giudiziali attingono a “copioni” consueti e ad un linguaggio sostanzialmente stereotipato. Spesso e volentieri, si ha l’impressione di essere di fronte ad attori che interpretano la loro parte secondo un preciso e prevedibile rituale.
Piuttosto che rappresentare una versione di presunti “fatti”, l’accettabilità delle testimonianze appare governata dalle convenzioni discorsive vigenti nel contesto giudiziario. Le persone coinvolte tendono a presentare versioni soggettive della situazione, conferendo spessore ad alcuni elementi e scarsa rilevanza altri: la versione degli eventi appare quindi tendenziosa, o quanto meno unilaterale. Ciò significa che i periziandi non si limitano ad adottare un genere narrativo caratterizzato da specifiche proprietà formali e contenutistiche, ma mirano ad orientare la direzione in cui l’ascoltatore (CTU o CTP) recepirà il testo, a prescindere dal suo contenuto di “realtà”. In altri termini, le parti offrono i resoconti e le rappresentazioni di sé che risultano essere maggiormente adeguate e funzionali al contesto, agli interlocutori, agli scopi perseguiti. Indipendentemente dal caso di specie, è evidente come la parte in causa cerchi di imprimere una particolare curvatura alla narrazione degli eventi, ricorrendo a manovre suggestive o a espedienti retorici, al fine di produrre storie che appaiano verosimili, convincenti e persuasive.
Tutto ciò sta ad indicare che, lungi dall’essere OGGETTO di valutazione, la persona è SOGGETTO di valutazione. Pertanto, laddove abbia a che fare con un ESPERTO della psiche, potrebbe portare la propria ESPERIENZA e partecipare in modo attivo alla costruzione congiunta del processo valutativo, al fine di configurare un percorso psicologico congruente con la propria percezione soggettiva di benessere psico-fisico.
Stando a ciò, verrebbe da chiedersi se il problema centrale risieda nella VALUTAZIONE in sé e per sé considerata, o quanto più nel del RUOLO – attivo o passivo- che la persona assume all’interno del contesto valutativo.
 

 

Cos'è la Mediazione familiare o genitoriale

La mediazione familiare è quella procedura che, in materia di divorzio o di separazione, prevede la presenza di un terzo, il mediatore, imparziale e qualificato, che interviene su richiesta delle parti o del giudice o degli avvocati, per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione o dal divorzio, nel rispetto del quadro legale. Il ruolo del mediatore è quello di portare i membri della coppia a trovare da sé le basi di un accordo durevole e mutualmente accettabile, tenendo conto dei bisogni di ciascuno dei componenti della famiglia e in particolare di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità e di uguaglianza dei ruoli parentali. La mediazione familiare o genitoriale si distingue dalle diverse forme di terapia siano esse di coppia o familiare che sono finalizzate generalmente a mantenere e a preservare la relazione matrimoniale o di coppia. La mediazione familiare ha  come obiettivo principale quello di aiutare i coniugi a risolvere questioni pratiche ed urgenti: la custodia dei figli, le visite, il mantenimento ecc.. Si tratta di un intervento di tipo situazionale.

 

 

postato da: Inghilleri alle ore 07:17 | link | commenti (1)
categorie: psicologia giuridica, mediazione familiare
lunedì, 28 gennaio 2008

L’ Orientamento Interazionista in psicologia clinica: ruoli e identità deviante

In questi anni si è affermato un orientamento critico riguardo ai tradizionali modi di spiegare e trattare il problema della devianza, che ha prodotto una notevole diffidenza verso quell’imitazione formale del discorso scientifico presente, talora, in discipline come la psichiatria, la criminologia e la psicoanalisi.
   Questo approccio alle problematiche della devianza è nato sia dal contributo teorico di psico-sociologi come Lemert, Becker, Goffman e molti altri, sia dall’autocritica fatta da una ristretta minoranza di psichiatri e psicoanalisti verso il ruolo ideologico delle loro conoscenze e pratiche istituzionali, tanto da mettere in discussione concetti oramai assimilati stabilmente dalla pratica e dalla ricerca clinica, come quello di “normalità e “patologia”. Nell’orientamento interazionista, non si cerca più di spiegare o interpretare l’agire del “deviante” partendo dal tradizionale quadro di riferimento concettuale basato sull’idea dell’esistenza di comportamenti normali e patologici, ma piuttosto si è cercato di capire come un simile riferimento, tradotto nella pratica, abbia contribuito a costruire quanto diceva di voler spiegare, curare o correggere.
   L’assunzione della prospettiva interazionista, ha innescato un vero e proprio cambiamento di paradigma e ha permesso di sviluppare una nuova area di ricerca e di spiegazione del comportamento sociale, partendo dallo studio degli aspetti normativi che caratterizzano l’azione umana.
   L’orientamento interazionista, soprattutto attraverso il lavoro di alcuni dei suoi esponenti, conosciuti come labeling theorists, ha messo in evidenza come certe condizioni, quali il genere, l’età, la salute fisica, la razza, lo stato psichico o il comportamento, costituiscono altrettanti momenti in grado di innescare dei processi di significazione e di tipizzazione sociale dell’individuo diverso. In tal modo, l’immagine di quest’ultimo, rispetto alle particolarità di cui è portatore e protagonista, viene ad essere sottolineata e dilatata, assorbendo le definizioni ideologiche, legali, mediche e del senso comune. In altri termini, tale immagine viene fatta coincidere, “oggettivamente”, con uno dei possibili stereotipi di devianza. Un simile processo di definizione si riflette, poi, sulla “carriera” del diverso favorendogli l’assunzione di certi ruoli piuttosto che di altri e costringendolo ad una conseguente espressione del sé.
   In poche parole, gli interazionisti sostengono che la diversità diventa un dato socialmente significativo e viene tradotta (attribuita e prescritta) come carriera deviante. Questo, ovviamente, in relazione alle norme che regolano i contesti sociali e alle categorie cognitive da queste prodotte. Categorie che mentre definiscono la posizione sociale dell’individuo diverso, finiscono per prescrivergli identità e schemi d’azione coerenti con tale definizione. In tal modo il ruolo di deviante tende a costruirsi in funzione delle azioni che ci si aspetta da esso, e questo entro certe regole che la definizione degli episodi  genera. Pertanto, se ne deduce che le categorie di significazione, attraverso cui si dà senso agli episodi, come ai comportamenti ed alle persone, non sono mai atti puramente descrittivi, in quanto contengono degli a priori, cioè atti interpretativi socialmente organizzati e finalizzati[1].
   La condizione di individuo deviante, resa “oggettiva”, secondo atti linguistici o atti sociali, tipizzata attraverso categorie giuridiche, mediche o del senso comune, finisce con l’assumere un valore prescrittivo, che induce l’individuo stigmatizzato a fare della sua diversità un ruolo stabile e a rappresentare la propria condizione di deviante come l’immagine più rilevante della propria identità. Una attenta ricostruzione del significato che il deviante attribuisce alle proprie azioni, porta a comprendere i mutamenti nell’organizzazione dei propri resoconti narrativi e identitari dopo che il contesto sociale gli ha applicato l’etichetta stigmatizzante. L’individuo deviante emerge, quindi, tramite un processo di significazione e definizione che non è una qualità intrinseca all’azione che compie. Ogni volta che un gruppo, un’istituzione, addita un atto come deviante, esso rafforza l’autorità della norma violata, e ribadisce i significati in base ai quali l’individuo deve autopercepirsi e aderire a quelle regole che stabiliscono i mezzi e i valori della propria identità.
   Il punto di vista interazionista, fa oggetto della sua ricerca scientifica quello spazio normativo e regolativo che scaturisce dall’incontro e dalle definizioni delle situazioni sociali. L’area di studio di tale orientamento gravita intorno non ad un universo di individui precostituiti, bensì ai processi di costruzione sociale della realtà e delle persone prodotti dall’interazione tra gli individui all’interno dei contesti umani. Detto con altre parole, quanto è attribuibile agli individui è proprio delle regole che strutturano gli incontri.
   Indagando in tale direzione si comprende come le procedure di oggettivazione, proprie di ogni classica significazione psichiatrica, abbiano per certi aspetti costruito un sapere che rinvia agli stereotipi sociali preesistenti, e questi alle tipizzazioni sottese a quei ruoli designati come devianti. Ad esempio, ogni schema di riferimento psichiatrico non fa altro che rifarsi ad un parametro più vasto, che da un lato corrisponde a quello del “senso comune”, dall’altro a quello dell’ideologia. Proprio per questo, il senso comune trova accettabili le spiegazioni psichiatriche. Appunto perché senso comune e psichiatria condividono coerentemente gli stessi valori normativi da cui derivano. Difatti, i pregiudizi del senso comune e giudizio psichiatrico sono parte integrante e componente vigilante di una data organizzazione della realtà. Così, per esempio, l’attribuzione di una natura patologica al deviante è riconducibile, anche, all’esistente stereotipo sociale e storico. D’altro lato gli psichiatri possono considerare la normalità o la patologia come un dato reale facendo anche riferimento alle aspettative di senso comune che operano in loro e nel sistema di conoscere che li caratterizza professionalmente.
   Quanto il diritto, la psichiatria, la pedagogia producono in termini di conoscenza, non è qualcosa privo di senso, anzi! E’ lecito affermare che tal senso vi è pienamente rappresentato, in quanto destinato a legalizzare, riprodurre, controllare e ristabilire l’assetto normativo su cui la realtà sociale si poggia. Ogni società e cultura ha sempre escogitato delle tecniche o delle pratiche a tal fine. Ma questo non vuol dire che tale conoscenza s’inscriva in un discorso scientifico. La psichiatria, per esempio, non cerca di spiegare la realtà sociale ma unicamente di sanzionarla, in quanto essa si identifica istituzionalmente con un mandato amministrativo di difesa sociale. La conoscenza scientifica è impedita proprio dal fatto che tali discipline non scoprono il loro oggetto, cioè il deviante con le sue forme di malattia e di disordine, ma tale oggetto viene loro imposto in quanto predefinito socialmente.
   La certezza del deviante come di un oggetto naturalmente dato, ha esasperato la ricostruzione ipotetica delle cause a partire dagli effetti. Questi ultimi vengono arbitrariamente decretati come fatti empirici, perdendo di vista che essi sono ritagliati e resi significativi mediante giudizi di valore. In tal modo sono state favorite le teorie sulla devianza indirizzate a ricercare i nessi esplicativi in altrettanti “fatti causali” da isolare, ora nella costituzione dell’individuo, ora nella sua psiche, ora nella sua biografia familiare. Così, si enfatizzano, attribuendo loro un potere che implicitamente sottende una causa certa, termini come: patologia degli istinti, immaturità, complesso di castrazione, personalità sub morbosa, aggressività psicopatica, ecc.. Da ciò il passaggio ad un realismo nominale per cui certi fatti acquistano una loro concreta obiettività causale in quanto identificati con la parola stessa, cioè un atto linguistico di definizione.
   L’azione umana è dotata di significato in un senso in cui gli eventi del mondo della natura non lo sono. Le regolarità (o le irregolarità) che si possono riscontrare nella condotta umana non possono essere considerate come derivate da leggi e quindi spiegate negli stessi termini di quelle che ricorrono nel mondo della natura. Tali regolarità (o irregolarità) sono un prodotto di mediazione di quadri di significato il cui accordo è stabilito da regole. Proprio perché gli attori possono produrre le regole e quindi ridefinire il contesto normativo, spiega la difficoltà delle scienze sociali nel riuscire a prevedere il comportamento degli individui. Le regole del comportamento non hanno lo status di leggi naturali, perché possono essere sfidate, ignorate o cambiate.
Altra cosa da sottolineare è che l’infrazione normativa, nel mondo umano, può esprimere non tanto un’anomalia comportamentale, quanto un’adesione ad un altro ordine di regole. Questo perché il mondo sociale si differenzia da quello della natura essenzialmente a causa del suo carattere etico (normativo). Si tratta di una differenziazione radicale perché gli imperativi etici non presentano alcuna analogia con quelli della natura e sono una tipica produzione umana che regola le interazioni tra le persone.
   La confusione tra norme prescrittive (sociali) e norme costitutive (biologiche) ha portato ad attribuire una competenza diagnostica e peritale nel campo dei comportamenti devianti, alla psichiatria, medicina legale ed antropologia criminale, nelle loro vesti di discipline biomediche. Errore grossolano da un punto di vista epistemologico, ove si consideri che l’atto deviante è sempre e aprioristicamente un’infrazione a norme prescrittive (quindi storiche, dettate da certi interessi e culturalmente relative): difatti esso, l’atto deviante, non deriva dalla natura anomala dell’individuo, ma è, soprattutto, una valutazione di una condotta che a partire da questa, viene attribuita alla persona come caratteristica stabile (fisica, sociale e psicologica). L’impropria estensione del sapere dei tecnici delle discipline biomediche alle condotte devianti, il supporli depositari di conoscenze ad hoc, ha finito per riflettersi sulla natura dell’oggetto. Giudicare se un atto sia o meno deviante dipende in parte dall’atto (cioè se infrange o meno qualche regola), e in parte dal trattamento che gli viene riservato dal pubblico. Ossia da chi, quando, dove esso venga valutato.


[1] Il significato non è inerente ai fatti umani, bensì esso è fornito dal pensiero umano.
domenica, 27 gennaio 2008

Tra passato e presente: vizi della psicologia “italiota”

 Il ritardo con cui nel nostro paese si è affermata la psicologia, spesso è imputato all'atteggiamento culturale neoidealista che caratterizzava i nostri scenari intellettuali. Falso.
O meglio, le critiche che Croce e Gentile indirizzavano alla psicologia erano rivolte ad una certa psicologia: la psicologia come scienza positiva (cfr. Gentile, le origini della filosofia contemporanea italiana, 1917-23). E, mi spiace ammetterlo, erano tutte critiche plausibili e troppo facili da sostenere.
Fin dalle sue origini, la psicologia italiana ha nutrito e mantenuto nel suo grembo proprio tutti quei presupposti che hanno contribuito a renderla inefficace, l'ultima delle discipline accademiche, ma che in particolar modo  hanno impedito uno sviluppo sufficiente e necessario, contrariamente a quanto avvenuto  in altri paesi europei e negli stati uniti.
La cosa peggiore è che questi "dinamismi intraprofessionali"  dal passato si sono trasferiti direttamente nel nostro presente e con non poche conseguenze...
Le ragioni dell'opposizione neoidealista argomentavano contro una determinata impostazione della psicologia, basata su un fisiologismo eccessivo e talmente riduttivo, da legittimare Ardigò a collocare sullo stesso piano un verso poetico e un evento naturale, in quanto entrambi conseguenze necessarie di una catena di cause fisiche.
Oggi c'è chi pacificamente afferma che l'unica "psicologia scientifica" sia quella bastata sulle neuroscienze, e, almeno a Padova, la maggior parte dei fondi di ricerca e di borse di studio sono destinati non alla Psicologia sociale o a quella clinica, discipline umane troppo umane, bensì ai laboratori delle neuroscienze cognitive e ai programmi connessionisti di ricerca. 
Per Eugenio Garin al positivismo italiano, e non all'idealismo, va imputata la responsabilità di quel vero e proprio vallo tra due culture, quella umanistica e quella scientifica, che inizia a profilarsi alla fine dell'800 e che tanto nefasto si è rivelato per la cultura italiana.
Persino Wundt nel tentativo di impostare una psicologia scientifica e rigorosa, non ebbe a disconoscere nel suo programma che per studiare le attività mentali complesse, come il pensiero e il linguaggio, le emozioni e la "volizione", ecc. occorreva richiamarsi ad una psicologia culturale ampiamente diffusa nell'Europa che derivava dalla concezione herderiana dell' uomo nella storia. Per designare tale approccio Wundt adottò il termine di Volkerpsichologie. Mentre la psicologia sperimentale aveva per oggetto gli individui, la Volkerpsichologie studiava il mondo sociale collettivo. Secondo Wundt, era possibile inferire il funzionamento della mente individuale dai suoi prodotti collettivi, che sono il risultato dell'interazione fra menti.
Tuttavia, in Italia, oggi come nel passato pare che ancora valido sia quanto affermava Cesare Colussi, che vedeva la psicologia come disciplina medico-biologica, altrimenti non si spiegherebbe il tentativo da parte dei medici di annettersi Psicologia Clinica tra le loro specializzazioni con legittimazioni, per altro, di certi nostri colleghi e di voler espropriare gli psicologi della diagnosi psicologica (sic!)
E già, le colpe dei Padri ricadono sempre sui figli, si sa... Ad esempio, è sufficiente citare le mirabili imprese di un altro padre della Psicologia Italiana: Agostino Gemelli, il Machiavelli di dio...
Oltre a sostenere che la psicologia, così come la fisiologia o la fisica, deve connotarsi in senso filosoficamente neutrale e ateoretico, secondo Gemelli anche l'organizzazione in modelli, scuole, indirizzi teorici è ugualmente un modo per riprodurre sotto mentite spoglie opzioni di tipo filosofico ed ancor oggi, la psicologia pare appiattirsi  verso gli aspetti pratici, applicativi tanto da fare dello psicologo contemporaneo un equivalente dell'educatore o dell'assistente sociale. E con Gemelli ancora i grandi dibattiti epistemologici che avvengono a livello internazionale tra i diversi indirizzi psicologici sono considerati alla stregua di sterili e perniciosi intellettualismi.
Ma sulla figura di Gemelli occorre soffermarsi ancora un poco, per le ricadute che le sue scelte hanno innegabilmente avuto sullo psicologia.
Gemelli è vicinissimo al regime fascista, pressoché fino alla sua fine. Tuttavia quando comprende che tale fine è inevitabile, non esita a appoggiare la lotta partigiana, secondo le più nobili costumanze del popolo dell'8 settembre, della cultura del "Franza o Spagna, purché se magna", o del più compassionevole "tengo famiglia".
E' giudizio di molti che Gemelli, proprio per la compiacenza con il regime, poté ricoprire cariche scientifiche di prestigio. Ad ogni modo, è condivisa anche l'opinione che Gemelli sia riuscito a tenere in vita la ricerca psicologica nel periodo fascista, esercitando un fondamentale ruolo di mediazione e controspinta rispetto al neo-idealismo, nettamente ostile e prevenuto nei confronti della disciplina, facendola comunque restare fuori dai grandi dibattiti teorici e metodologici internazionali e valutando poi tutto ciò, contestualmente e in sintonia alla politica economicamente e politicamente autarchica, in modo molto positivo: non c'è che dire, un vero salvatore della psicologia.... Vi fa venire in mente nessun protagonista del presente?
 
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categorie: psicologia clinica
sabato, 26 gennaio 2008

Le ragioni di una Psicologia Giuridica Costruttivista

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 Le società contemporanee sono caratterizzate da un processo di cambiamento culturale che ha dato luogo a inedite configurazioni sociali, quali la trasformazione delle esperienze di paternità e maternità, la creazione di nuovi assetti familiari, la revisione delle relazioni tra uomini e donne, l’attuazione di innovative modalità di convivenza, l’affermazione del transgenderismo, l’ingresso del multiculturalismo. Le questioni inerenti le trasformazioni identitarie, l’orientamento sessuale, l’immigrazione e le nuove forme di genitorialità costituiscono le dimensioni più emblematiche del mutamento sociale in corso. La loro crescente diffusione a livello italiano crea i presupposti affinché gli assetti sociali della tradizione coesistano con i segni di una sempre più accentuata pluralizzazione culturale (Ruspini, 2005; Ruspini e Inghilleri, in corso di stampa). 
Di fronte alle metamorfosi che connotano l’attuale periodo storico, il Sistema Giustizia viene chiamato a confrontarsi con ciò che accade nelle quotidiane interazioni tra gli individui, con l’obiettivo di creare le cornici normative atte a disciplinarle e regolamentarle. Queste stesse vicende sociali ed umane, diventando oggetto di attenzione da parte del Sistema Giustizia, in taluni frangenti richiedono l’intervento dello psicologo che operi all’interno di quel particolare settore della Psicologia che prende il nome di Psicologia Giuridica. In tale specifico contesto, l’impegno teorico e operativo dell’esperto acquista pieno significato rispetto ad una norma, che circoscrive le ragioni e gli obiettivi della sua azione professionale. Detto in altri termini, i processi personali ed interpersonali degli individui divengono oggetto di conoscenza ed intervento psicologico esclusivamente attraverso il filtro delle categorie giuridiche che ne costruiscono il senso, alla luce di una previa procedura di giustizia (Patrizi, 1996).
Ciò richiede un impegno di riflessione mirata sul rapporto esistente tra categorie giuridiche e costrutti psicologici, dal momento che lo psicologo ha a che fare con concetti che da un lato richiamano le competenze della propria disciplina, dall’altro acquistano fattualità all’interno di categorie il cui senso appartiene specificatamente al contesto giuridico. La questione è resa ancor più spinosa dal fatto che dinanzi a categorie giuridiche prive di correlati psicologici (quali ad esempio l’idoneità genitoriale, la maturità del minore, la capacità di intendere e di volere, ecc.), i nessi di raccordo tra Diritto e Psicologia vanno creati attraverso l’individuazione delle categorie scientifiche in grado di interpretare e assemblare, in termini psicologici, i significati indicati dalla norma.
Per poter rispondere ai quesiti posti dal giudice o dalle parti, lo psicologo deve quindi chiedersi quali tra le conoscenze e le strumentazioni in suo possesso possono sostenere – e fino a che punto – le categorie giuridiche espresse nei quesiti. Per riuscire nell’intento, deve essere in grado di tradurre il quesito in costrutti psicologici, applicare gli strumenti idonei a rilevarli, elaborare riflessioni significative sotto il profilo della propria disciplina di appartenenza e trasporle nei significati giuridici che costituiscono la risposta ai quesiti del contesto richiedente (Patrizi, 2002).  
Rispetto a quanto finora precisato, va rilevato come le procedure psicologiche tradizionalmente impiegate in ambito giuridico siano centrate sull’impiego di metodologie e strumenti validati in contesti socio-culturali molto più omogenei rispetto a quelli attuali. Tale peculiarità non le rende del tutto adeguate a confrontarsi con fenomeni nati all’interno di un orizzonte sociale estremamente variegato e pluralista. Il limite delle conoscenze e degli strumenti psicologici classici affiora con particolare evidenza nel caso in cui l’esperto venga chiamato a compiere accertamenti sulle nuove realtà sociali (come ad esempio l’omogenitorialità, la transgenitorialità, la richiesta di rettificazione dell’identità di genere, il danno psichico riportato da un immigrato, ecc.) creando la necessità di individuare una diversa piattaforma teorica ed operativa a partire dalla quale promuovere un modo alternativo di pensare e fare Psicologia Giuridica.
L’approfondimento delle tematiche emergenti nella società attuale costituisce, pertanto, la cornice entro cui ripensare il ruolo e l’intervento dello psicologo che si trovi ad interagire con il Sistema Giustizia. Pur non negando l’importanza e l’utilità assunte dalle procedure valutative tradizionali, in determinati frangenti l’adesione a schemi concettuali e prassi precostituite non permette di riconoscere e identificare le peculiarità che caratterizzano le vicende personali, relazionali e sociali del mondo contemporaneo. In tal senso, il contributo offerto dall’approccio costruttivista applicato all’ambito giuridico consiste nell’affrontare problemi vecchi e nuovi, integrando il classico bagaglio di derivazione clinico-psichiatrica con i concetti e gli strumenti mutuati dalla Sociologia Interazionista (Mead, 1931; Blumer, 1969; Garfinkel, 1962, Becker, 1963; Goffman, 1963; Matza, 1969) e dal Modello Costruttivista (Kelly, 1955; Bateson, 1972; Maturana e Varela, 1980; Bannister e Fransella, 1986; Von Foester, 1987; Von Glasersfeld, 1988; Armezzani et al., 2003).
La sfida del costruttivismo risiede nel tentativo di addentrarsi all’interno di un terreno impervio quale quello dell’incontro dialettico tra scienze giuridiche e scienze psicologiche, allestendo un sapere psico-giuridico e una metodologia d’intervento confacente alla complessità dei fenomeni incontrati, affinché l’esperto possa cimentarsi con sufficiente competenza sia con le richieste poste dal Diritto, sia con la pluralizzazione delle realtà identitarie, familiari e sociali rispetto alle quali è chiamato a formulare il proprio parere[*].
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Simona Luciani
Psicologa, esperta in Psicologia Giuridica
 
Marco Inghilleri
Psicologo e Psicoterapeuta
Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia e Sociologia Interattivo-Costruttivista
 
Bibliografia
 
Armezzani M., Grimaldi F., Pezzullo L. (2003). Tecniche costruttiviste per l'indagine di personalità, McGraw-Hill, Milano.
Bannister D., Fransella, F. (1986), L’uomo ricercatore. Introduzione alla psicologia dei costrutti personali, trad. it. Martinelli, Firenze.
Bateson G. (1972), Verso un’ecologia della mente, trad. it. Adelphi, Milano, 1976.
Becker H. (1963), Outsiders. Saggi di Sociologia della devianza, trad.it. EGA Editore, Torino, 1987.
Blumer H. (1969), La metodologia dell'interazionismo simbolico, trad. it. Armando, Roma, 2006.
von Foerster H. (1982), Sistemi che osservano, trad. it. Astrolabio, Roma, 1987.
Garfinkel H. (1962), Studies in Ethnometodology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
von Glasersfeld E. (1980), Introduzione al costruttivismo radicale, in P. Watzlawick (a cura di), La realtà inventata, trad. it. Feltrinelli, Milano, 1984.
Goffman E. (1963), Stigma. Identità negata, trad. it. Laterza, Bari, 1970.
Kelly G. (1955), La psicoterapia dei costrutti personali, trad. it. Raffello Cortina Editore, Milano, 2004.
Maturana H., Varela F. (1980) Autopoiesi e Cognizione, trad. it. Marsilio, Padova, 1985.
Matza D. (1969), Come si diventa devianti, trad. it. Il Mulino, Bologna, 1976.
Mead G.H. (1931), Mente, sé e società, trad. it. Giunti, Firenze, 1976.
Patrizi P. (1996), Psicologia giuridica penale. Storia, attualità e prospettive, Giuffrè, Milano.
Patrizi P. (2002), La psicologia giuridica: questioni applicative, in G. De Leo, P. Patrizi, Psicologia giuridica, Il Mulino, Bologna.
Ruspini E. (a cura di) (2005), Donne e uomini che cambiano. Relazioni di genere, identità sessuali e mutamento sociale, Guerini Scientifica, Milano.
Ruspini E., Inghilleri, M. (a cura di), Transessualismo e Scienze Sociali. Identità di Genere nella Postmodernità, Liguori Editore, Napoli, in corso di stampa.
 


[*] Attualmente in Italia, questo orizzonte di riflessione è sviluppato da un gruppo di Colleghi che fa riferimento al Centro Ricerche e Documentazione della Scuola Costruttivista di Padova ICP (Institute of Constructivist Psychology).
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